Onere della prova della data di ultimazione nel condono edilizio (TAR Lombardia n. 493 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare l’effettiva ultimazione delle opere entro la data utile prevista dalla legge grava integralmente sulla parte privata, in applicazione del principio di vicinanza della prova, senza possibilità di inversione. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e su elementi oggettivi, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà né le mere dichiarazioni di terzi, in quanto non verificabili. La semplice carenza di prova è sufficiente per respingere l’istanza di condono e il ricorso giudiziale. Le fotografie degli spazi interni prive di data certa anteriore al termine di legge e le utenze non univocamente riferibili al manufatto non assolvono l’onere probatorio.

Il Fatto

Il ricorrente, succeduto mortis causa alla madre nel 2014, impugna il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003. La domanda riguardava il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da deposito attrezzi a residenza di un fabbricato di modeste dimensioni, per il quale era già stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria nel 1997.

Il diniego si fonda sulla mancata produzione della documentazione fotografica idonea a dimostrare che il cambio d’uso fosse avvenuto entro il 31 marzo 2003. Il Comune, non costituitosi, ha in corso di causa ottemperato a incombenti istruttori difendendo la legittimità del diniego. Il ricorrente deduce violazione dei principi di non aggravamento, leale collaborazione e buona fede, oltre all’eccesso di potere, sostenendo la sufficienza degli elementi indiziari forniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui l’onere di provare l’ultimazione delle opere entro il termine di legge grava integralmente sul privato, unico soggetto che ordinariamente dispone degli elementi probatori. La prova richiesta è rigorosa e deve poggiare su documentazione certa e univoca, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. La carenza probatoria è di per sé sufficiente per il rigetto.

Nel caso concreto, il ricorrente ha omesso di provare, nel procedimento e in giudizio, che il mutamento di destinazione d’uso fosse avvenuto entro il termine del 31 marzo 2003. Le fotografie allegate alla domanda e alle integrazioni rappresentano il manufatto soltanto dall’esterno e non evidenziano alcun segno del cambio d’uso; anzi, per quanto percepibile, l’immobile appare ancora un deposito.

Le richieste di integrazione del Comune del 2006 e del 2012 sollecitavano specificamente una “dettagliata documentazione fotografica degli spazi interni”, mai prodotta. Solo con la memoria di osservazioni del 2021 sono stati allegati rilievi fotografici degli interni, privi però di qualsiasi elemento da cui evincere che lo stato di fatto risalisse a prima del 31 marzo 2003. La stessa nota contiene una dichiarazione sostanzialmente confessoria circa l’omesso invio delle fotografie richieste.

Quanto alle utenze di luce e acqua, attivate nel 2001, il Collegio le ritiene indizi privi di rigorosità e univocità. Esse non risultano mai prodotte nel procedimento e non è dimostrato che si riferiscano al fabbricato oggetto di condono, potendo attenere ad altro immobile insistente sul medesimo terreno. L’attivazione delle utenze non è di per sé indicativa di destinazione abitativa, ben potendo un deposito richiedere luce e acqua, né è stata documentata l’attivazione del gas normalmente necessaria per l’uso abitativo.

Il ricorso è pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *