Il silenzio del MASE sulla VIA dei progetti PNRR-PNIEC è illegittimo: obbligo di provvedere anche in caso di pareri negativi o mancanti (TAR Puglia n. 1003 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su un’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto rientrante nel PNRR o nel PNIEC è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso permane anche quando i pareri delle altre autorità coinvolte non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, atteso che l’autorità competente procede comunque alla valutazione ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006. La perentorietà dei termini del procedimento di VIA, sancita dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, è limitata all’operatività degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990 e non implica la perdita del potere di provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato un’istanza per l’avvio del procedimento di VIA nazionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale, è rimasta priva di una determinazione espressa da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nonostante la comunicazione di procedibilità e la pubblicazione della documentazione, il procedimento non si era concluso entro i termini previsti dalla disciplina speciale per i progetti finanziati dal PNRR o attuativi del PNIEC. La società ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ottenere una condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel ricostruire il quadro normativo, richiama l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, e al direttore generale del Ministero di adottare il provvedimento di VIA nei successivi trenta giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura. Rileva che il progetto della società rientra tra quelli inclusi nel PNIEC, come dedotto e non smentito dall’Amministrazione, con conseguente applicazione di tali termini.

Il giudice evidenzia che la mancata espressione del parere da parte della Soprintendenza Speciale non preclude al MASE di concludere il procedimento, in virtù del principio sancito dall’art. 25, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152/2006. Tale disposizione stabilisce che, anche in caso di pareri non resi nei termini o di valutazioni negative, l’autorità competente deve comunque procedere alla valutazione. La Corte dà continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il carattere di interesse pubblico prevalente agli interventi per le energie rinnovabili, come confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.

Accertata la pacifica sussistenza dell’obbligo di provvedere e la violazione dei termini, il TAR dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di adottare un provvedimento espresso e motivato entro centosettanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza vincolo di contenuto. Il Tribunale, considerata la discrezionalità tecnica delle valutazioni, differisce la nomina del commissario ad acta, che sarà disposta solo in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite sono poste a carico delle Amministrazioni soccombenti, in solido tra loro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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