Incarico fiduciario di Viceprefetto Vicario: non sussiste obbligo di motivare la scelta con criteri predeterminati (TAR Puglia n. 23 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’incarico di Viceprefetto Vicario ha natura strettamente fiduciaria e la relativa procedura di attribuzione è di tipo “ricognitivo”, finalizzata a consentire al Prefetto di scegliere il dirigente ritenuto più idoneo. Dalla mancata indicazione, nell’atto di nomina, dei criteri decisivi prescelti non può dedursi automaticamente che l’Amministrazione abbia omesso di valutare e comparare i profili di tutti i candidati. Il criterio della “pluralità di incarichi espletati proficuamente in più sedi di servizio” di cui all’art. 8 del D.M. 20.5.2019 è soltanto uno degli elementi da considerare. Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio di tale discrezionalità è limitato ai vizi di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o illogicità.

Il Fatto

Una dirigente della carriera prefettizia ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Lecce ha conferito a un’altra dirigente l’incarico di Viceprefetto Vicario per la durata di tre anni, unitamente all’informativa ministeriale che dava notizia della designazione. La ricorrente, promossa alla qualifica di viceprefetto con decorrenza successiva rispetto alla controinteressata, ha contestato la legittimità della scelta, sostenendo la necessità di valorizzare il criterio della pluralità di incarichi svolti in più sedi di servizio, desumibile dall’art. 8 del D.M. 20.5.2019. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti impugnati e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso, in sede di delibazione sommaria, infondato. In primo luogo, ha evidenziato l’ampia discrezionalità attribuita all’Amministrazione in materia, dovuta alla natura fiduciaria dell’incarico. La scelta avviene tramite una procedura “ricognitiva”, che consente al Prefetto di selezionare il dirigente più adatto in base alle caratteristiche professionali. Da ciò consegue che l’assenza di una motivazione puntuale sui criteri decisivi non può essere interpretata come prova dell’omessa valutazione comparativa dei candidati.

Il Collegio ha poi verificato che la decisione non presentasse profili di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza. A sostegno della legittimità della scelta, ha richiamato la maggiore anzianità professionale della dirigente designata, promossa alla qualifica di viceprefetto con un anno di precedenza rispetto alla ricorrente, e la sua esperienza maturata presso quattro diverse Aree della Prefettura.

Quanto al criterio della “pluralità di incarichi espletati proficuamente in più sedi di servizio”, il Tribunale ha chiarito che esso è solo uno degli elementi previsti dall’art. 8 del D.M. 20.5.2019, dovendosi considerare anche il profilo professionale, la qualità del servizio e i risultati conseguiti. La mancata prevalenza di tale criterio non inficia quindi la legittimità dell’atto.

Infine, è stata ritenuta non irragionevole la valorizzazione dell’esperienza territoriale della dirigente prescelta, avuto riguardo al pregresso svolgimento di un incarico analogo e di un altro a esso assimilabile per natura fiduciaria, quale quello di Capo di Gabinetto. Il Tribunale ha compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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