Individuazione fotografica prova atipica e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 2864 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, una specie del più generale concetto di dichiarazione: la sua forza probatoria non dipende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione testimoniale. Quale prova atipica, essa può essere valorizzata dal giudice nel suo libero convincimento ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accertata la credibilità della persona che si sia detta certa dell’identificazione. Le modalità dell’individuazione rilevano non sul piano della legalità della prova, ma nella valutazione del suo valore probatorio, alla luce dell’apprezzamento della congruenza del percorso argomentativo del giudice di merito. La presenza di valide querele in atti esclude il difetto di condizione di procedibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato due imputati, a vario titolo, per i reati contestati ai capi a), b), c) e d), quest’ultimo riferito a uno solo di essi, irrogando pene detentive e pecuniarie.

Avverso la decisione di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, articolando due motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova della commissione dei reati di cui ai capi a), b) e c); omessa valutazione dell’insussistenza di valida condizione di procedibilità per il reato di cui al capo b).

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il valore probatorio dell’individuazione fotografica degli imputati. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’individuazione fotografica è manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione. La sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, ma dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione testimoniale (Sez. V n. 23090 del 2020; Sez. IV n. 47262 del 2017; Sez. II n. 9380 del 2015).

Ne deriva che l’individuazione, quale prova atipica, può essere valorizzata dal giudice nell’ambito del suo libero convincimento, ove sia accertata la credibilità della persona che si sia detta certa dell’identificazione (Sez. F. n. 43285 del 2019). Le modalità dell’individuazione rilevano non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, in sede di scrutinio della congruenza del percorso argomentativo del giudice di merito (Sez. V n. 9505 del 2015).

Applicando tali principi, la Corte rileva che il profilo è stato correttamente analizzato nella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici. L’attribuzione di responsabilità poggia su plurimi e convergenti elementi acquisiti in dibattimento, rispetto ai quali l’individuazione fotografica è solo uno degli elementi valorizzati. A fronte di tale solido impianto, la difesa si è limitata a reiterare la doglianza, con ricorso inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la presenza di valide querele in atti, presentate dai responsabili dei supermercati e allegate al fascicolo, richiamando Sez. Un. n. 40354 del 2013 e Sez. V n. 3736 del 2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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