Individuazione tardiva dei beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 222 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 possono essere individuati anche dopo l’avvio della procedura di evidenza pubblica, mediante apposito atto che accerti successivamente le specifiche attività e funzioni tecniche svolte dai dipendenti. La norma non ancora l’individuazione a sequenze o scadenze temporali predeterminate: rileva soltanto il riscontro qualificato dell’effettivo espletamento delle funzioni tecniche. L’individuazione postuma è ammissibile a condizione che rispetti la ratio dell’istituto, assicuri la corrispondenza degli incentivi ai criteri di riparto contrattuali e alla qualità delle prestazioni, e osservi le disposizioni interne sulla rotazione degli incarichi.
Il Fatto
Il Comune di Belluno ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, chiedendo se, in relazione all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023, la individuazione dei dipendenti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche possa essere tardiva rispetto all’avvio della procedura di gara con determinazione a contrarre.
L’ente ha domandato, in particolare, se tale individuazione possa avvenire mediante un atto successivo che accerti le specifiche attività e funzioni tecniche svolte nell’ambito della procedura. La questione giunge alla Sezione regionale di controllo, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità della richiesta e sul merito del quesito.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente i presupposti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta promana dal Sindaco del Comune, tramite il Consiglio delle autonomie locali. Sotto il profilo oggettivo, essa è generale e astratta e investe profili di coordinamento della finanza pubblica, dato il rigore che deve caratterizzare la spesa e la sua incidenza sugli equilibri di bilancio. Richiama, in proposito, la precedente deliberazione n. 14/2025/PAR della medesima Sezione e l’art. 228, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.
Nel merito, la Corte individua la ratio dell’istituto nella finalità di premiare il personale dipendente per migliorare efficienza ed efficacia delle procedure di evidenza pubblica, evitando il ricorso a consulenti esterni. Su questo piano, l’individuazione preventiva dei beneficiari appare più conforme a tale finalità, perché implica una più trasparente attribuzione delle mansioni, favorisce l’alternanza degli incarichi e stimola il miglioramento delle attività.
La Corte ritiene tuttavia che l’individuazione successiva possa ammettersi, in applicazione del canone del raggiungimento dello scopo (artt. 156, comma 3, c.p.c. e art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990), ove rimanga fedele alla ratio dell’istituto, assicurando la corrispondenza degli incentivi ai criteri di riparto definiti in sede di contrattazione collettiva e alla qualità delle prestazioni.
Sul piano letterale, l’art. 45, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che l’incentivo è corrisposto dal responsabile sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte. La formula riprende quella del previgente art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016. La disposizione non ancora l’individuazione a specifiche sequenze temporali: quando il legislatore ha inteso operare tali correlazioni, lo ha detto espressamente, come nell’art. 114, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e nell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.
Rileva il principio di effettività di cui all’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui non possono erogarsi trattamenti accessori non corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, accostabile al principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36, comma 1, Cost.). Ne consegue che l’individuazione successiva è ammissibile purché rispetti le disposizioni interne sulla rotazione (art. 1, comma 5, lett. b), legge n. 190/2012). La Sezione perviene a conclusioni non dissimili anche sul piano dell’atto retroattivo, ammissibile in presenza delle condizioni indicate, non incontrando limiti assoluti per i provvedimenti ampliativi.
Nota della Redazione
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