Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: nozione e struttura (Cass. pen. n. 5772 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, postula l’esistenza di un’entità autonoma, a carattere permanente e dotata di una struttura organizzativa, anche rudimentale, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, nonché la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e la volontà di cooperare per l’attuazione del programma delinquenziale. Il discrimine rispetto al concorso di persone nel reato continuato è dato dalla finalizzazione dell’accordo alla perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo. Non è necessaria una struttura di tipo verticistico, essendo sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche “orizzontale”, purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine. L’ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell’art. 74 è configurabile solo se i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, con modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, aveva assolto uno degli imputati dal reato di cui al capo 20) e, nel resto, aveva integralmente confermato la condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato nei confronti degli altri ricorrenti in ordine al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, nonché a numerose violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione, il trasporto e l’occultamento di cocaina. Gli imputati, condannati in primo grado, proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del sodalizio criminoso, la mancata configurazione dell’ipotesi attenuata, l’erronea attribuzione di ruoli apicali, l’insussistenza di alcuni reati fine e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disaminare i motivi comuni ai ricorrenti, ha riaffermato i principi generali in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, evidenziando come la prova dell’esistenza del delitto associativo non possa essere desunta semplicemente dalla commissione di una serie di fatti-reato, dovendo gli elementi strutturali essere dimostrati in sé. Ha precisato che non è necessaria una struttura verticistica, essendo sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche “orizzontale”, e che i rapporti familiari tra i componenti non escludono la consorteria, anzi la rendono più pericolosa. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva desunto la sussistenza del sodalizio da molteplici e concordanti elementi, quali le conversazioni intercettate, i sequestri di stupefacente, le dichiarazioni di alcune persone informate sui fatti, l’episodio del lancio di banconote e la disponibilità di ingenti risorse economiche.
Quanto al ruolo apicale attribuito ad alcuni imputati, la Corte ha richiamato le conversazioni da cui emergeva l’esercizio di funzioni direttive, consistenti nell’impartire disposizioni, nel reclutare personale e nel gestire le risorse del gruppo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le doglianze riguardanti la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell’art. 74, richiamando il principio per cui tale fattispecie è configurabile solo se i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità. Nel caso di specie, l’associazione aveva mobilitato cospicue risorse economiche, disponeva di immobili, autovetture e armi e aveva posto in essere fatti aventi ad oggetto quantitativi di cocaina superiori al chilogrammo, con elevato principio attivo, elementi tutti incompatibili con la lieve entità.
In ordine ai reati fine, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione del giudice di merito che aveva escluso la lieve entità delle condotte, valorizzando la cospicuità dei quantitativi movimentati, l’intensità del traffico e la pervicacia dimostrata nonostante i continui sequestri. Ha, infine, rigettato le doglianze in materia di trattamento sanzionatorio, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui il giudice non è tenuto a motivare specificamente l’aumento di pena per i reati satellite quando gli aumenti siano di esigua entità. La Corte ha, invece, accolto il ricorso di uno degli imputati, assolto in appello con formula piena, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e alla confisca della somma di danaro, statuizioni eliminate.
Nota della Redazione
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