Indulto e reato a consumazione prolungata nel concorso per acquisto di stupefacenti (Cass. pen. Sez. I n. 1012 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che abbia partecipato alle trattative e alla stipula dell’accordo per l’acquisto di stupefacenti non esaurisce la consumazione del reato nel segmento precedente alla consegna, quando il suo contributo si inserisca in un’articolata condotta illecita di tipo concorsuale sviluppatasi successivamente per l’intervento di altri nella traditio. Le condotte alternative previste dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, se compiute in successione senza soluzione di continuità e riferite alla stessa sostanza, integrano un reato a consumazione prolungata, che si conclude con l’ultimo segmento della progressione. Il giudice dell’esecuzione deve verificare i presupposti di applicazione temporale dell’indulto solo se il giudice della cognizione non abbia già individuato l’epoca della consumazione: nessun margine di intervento residua quando sul punto il giudice della cognizione si sia pronunciato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241/2006 in relazione alla pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Sosteneva che la propria condotta fosse consistita nella sola partecipazione alla trattativa per l’acquisto dello stupefacente, collocabile al più tardi al 30.04.2006, e che i contatti successivi fossero stati tenuti da altri soggetti.

La Corte di appello di Bologna aveva respinto l’istanza e, successivamente, l’opposizione proposta avverso tale provvedimento, rilevando che la consegna della sostanza, perfezionatasi il 03.05.2006, non sarebbe potuta avvenire senza il previo accordo con il fornitore, concluso anche con il contributo del ricorrente. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi, strettamente connessi, sono stati esaminati congiuntamente. La Corte muove dal principio secondo cui anche l’accordo per l’acquisto di stupefacente, sebbene non seguito dalla consegna, integra la fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, richiamando Sez. 3 n. 33415 del 2023 e Sez. 4 n. 6498 del 2021.

Tuttavia le condotte alternative descritte dalla norma, se compiute in successione tra loro, danno luogo a una progressione criminosa la cui consumazione si interrompe con l’ultima di esse. La Corte richiama Sez. 3 n. 8999 del 2020, che qualifica il reato come a consumazione prolungata, concluso con l’ultimo segmento della progressione.

Il contributo di chi ha partecipato alle trattative, offerto in un’articolata condotta concorsuale proseguita per l’intervento di altri nella consegna, non esaurisce la consumazione nel segmento precedente: costituisce elemento di innesco di un meccanismo causale culminato nella progressione rilevante ex art. 73, in un unicum non frazionabile per ciascun partecipe. Sul punto la Corte richiama la nozione di consapevole contributo ex art. 110 cod. pen. (Sez. 4 n. 34754 del 2020).

Quanto alla dedotta interruzione del contributo, la Corte osserva che il concorrente, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi a interrompere la propria azione, occorrendo un quid pluris consistente nell’annullamento del contributo dato e nell’eliminazione delle conseguenze prodotte (Sez. 2 n. 22503 del 2019; Sez. 1 n. 9284 del 2014).

Da qui l’infondatezza del primo motivo: i contributi non potevano essere scissi perché componevano l’unico illecito a consumazione prolungata, accertato dal giudice della cognizione con valutazioni non sindacabili in sede esecutiva. Il terzo motivo è stato dichiarato ripetitivo e inammissibile, perché la mancata partecipazione alle condotte successive non dimostra il recesso. La Corte ribadisce che solo quando il giudice della cognizione non abbia indicato la collocazione temporale dei fatti il giudice dell’esecuzione può supplirvi (Sez. 1 n. 10285 del 2020): nessun margine residua quando il giudice della cognizione si sia pronunciato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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