Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani ed estinzione non immediata dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. 5 n. 24574 del 08.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione regionale che istituisce nuovi consorzi di bonifica, accorpando i precedenti enti territoriali, non determina l’immediata estinzione degli enti accorpati, ove non contenga un’espressa previsione in tal senso. L’istituzione dell’ente accorpante costituisce un’evenienza distinta dall’accorpamento, operazione che richiede modalità organizzative e si conclude solo al completamento della procedura di riunificazione. Sino alla chiusura del procedimento, il consorzio accorpato conserva la legittimazione ad emanare atti impositivi, essendo superflua e comunque inconfigurabile l’attribuzione di un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., istituto privatistico non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva prevista per legge. La mera enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato non incide sulla legittimità dell’atto emanato dall’ente che conserva il potere.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di pagamento con cui il Consorzio di bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, chiedeva il pagamento di contributi di bonifica per opere irrigue relativi ad alcune annualità. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appello, annullando l’atto. Il giudice d’appello riteneva che i consorzi territoriali fossero stati aboliti per effetto dell’accorpamento disposto dalla legge regionale e che la costituzione in giudizio del Consorzio 6 Enna fosse nulla, trattandosi di soggetto inesistente. Da qui il ricorso per cassazione del Consorzio, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura, sollevata dal controricorrente per l’assenza, nella relata di notifica, dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo. Richiamando il principio di strumentalità delle forme e l’orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha escluso la sanzione radicale dell’improcedibilità, trattandosi di mera irregolarità in assenza di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente.
Nel merito, la Corte ha scrutinato il terzo motivo, incentrato sulla questione della sopravvivenza dell’ente accorpato. L’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, nello stabilire l’accorpamento dei consorzi di bonifica, non ne ha disposto l’espressa estinzione. La Corte ha valorizzato la circostanza che la norma non contempla un effetto estintivo immediato e consente la previsione di un periodo transitorio, nel quale i consorzi accorpati continuano a operare sino alla definizione del processo di riunificazione. L’istituzione del nuovo ente configura un obiettivo programmatico, il cui esito è l’epilogo di un procedimento di riorganizzazione.
La Corte ha precisato che la permanenza degli affidamenti in capo ai consorzi accorpati, prevista dal regolamento di organizzazione, ha garantito la continuità delle attività, incluso il servizio impositivo. L’attività del Consorzio 6 Enna si è svolta al di fuori di una delega di funzioni, in forza dell’affidamento ancora in atto. L’istituto del mandato senza rappresentanza, evocato dalla delibera commissariale, è stato ritenuto non esportabile in ambito pubblicistico e comunque superflua, non avendo inciso sul persistente potere dell’ente di emanare l’atto impositivo. La Corte ha quindi accolto il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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