Accorpamento dei consorzi di bonifica e sopravvivenza dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. 5 n. 23440 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riordino dei consorzi di bonifica siciliani, l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, nell’istituire i nuovi macro-consorzi mediante l’accorpamento dei preesistenti enti territoriali, non ne ha disposto l’immediata estinzione, la quale costituisce l’epilogo del procedimento di riunificazione e si verifica solo a seguito del completamento della procedura di accorpamento. Fino a tale momento, i consorzi accorpati conservano la legittimazione a emanare gli atti, inclusi quelli impositivi, in forza della permanenza degli affidamenti delle attività, senza che rilevi la qualificazione del rapporto con il nuovo ente in termini di mandato senza rappresentanza, istituto non esportabile in ambito pubblicistico. L’eventuale erronea enunciazione di tale rapporto non incide sulla legittimità dell’atto emanato, né sulla titolarità del potere in capo all’ente accorpato.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, notificava al contribuente un avviso di pagamento per il contributo opere irrigue relativo all’anno 2018. Il consorziato impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, che accoglieva il ricorso per carenza di motivazione dell’avviso. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia respingeva l’appello del Consorzio, ritenendo fondato il ricorso originario del contribuente sotto un diverso profilo: l’ente emittente l’avviso, accorpato nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, non sarebbe stato più esistente al momento dell’emissione, con conseguente nullità del mandato conferitogli e illegittimità dell’atto. Avverso tale sentenza il Consorzio proponeva ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per la mancata attestazione di conformità della procura conferita su supporto analogico nella relata di notifica telematica. Richiamando il principio di strumentalità delle forme e la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di processo telematico, la Corte ha escluso la sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di mera irregolarità priva di effetti pregiudizievoli in assenza di disconoscimento della conformità dell’atto da parte del destinatario. Ha altresì rigettato il primo motivo, affermando che l’impugnazione di un atto non ricompreso nell’elencazione tassativa dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma recante una specifica pretesa tributaria, può essere proposta per contestarne la legittimità sia sotto il profilo sostanziale che formale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, volto a censurare l’omessa verifica della tempestività dell’impugnazione, non avendo il ricorrente allegato la tardività dell’atto introduttivo.
Nel merito, la Corte ha accolto il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 e dell’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Il giudice di legittimità ha ripercorso il quadro normativo, rilevando come la disposizione regionale, nell’unificare i comprensori consortili, non abbia espressamente previsto la soppressione dei consorzi territoriali, né contemplato l’effetto estintivo quale conseguenza immediata dell’istituzione dei nuovi enti. L’assenza di una procedura liquidatoria e la previsione di un periodo transitorio, più volte prorogato dalla Giunta regionale, depongono per la permanenza in vita degli enti accorpati sino al completamento del processo di riorganizzazione. La Corte ha richiamato il precedente di Cass. n. 15351/2023 e la pronuncia Cass. n. 22104/2025, affermando che l’estinzione dell’ente accorpato non interviene ex lege al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma, ma solo all’esito della procedura di accorpamento.
Con riferimento al quarto motivo, dichiarato assorbito, la Corte ha precisato che il ricorso all’istituto del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. non è configurabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva. Tale erronea qualificazione non ha tuttavia inficiato la legittimità dell’atto emanato dal consorzio accorpato, che conservava il potere di adottarlo in ragione della propria sopravvivenza e della permanenza degli affidamenti in atto. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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