Inerenza dei costi infragruppo e onere della prova IVA (Cass. civ. Sez. V n. 12511 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione presuppone l’esistenza delle condizioni sostanziali dell’operazione, tra cui l’inerenza del costo all’attività d’impresa, e non alla produzione di specifici ricavi. L’onere della prova dell’inerenza grava sul contribuente, in via originaria, mentre spetta all’Amministrazione finanziaria la prova della maggiore pretesa tributaria. Con specifico riferimento ai costi infragruppo, la società che affermi di aver ricevuto il servizio deve dimostrare l’esistenza e l’inerenza del costo e di aver tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata: non bastano la sola regolarità formale delle scritture contabili, l’esibizione del contratto o la fatturazione dei corrispettivi.

Il Fatto

La società contribuente aveva detratto l’IVA relativa a tre fatture emesse nel 2008 da una società appartenente al medesimo gruppo, per lavori eseguiti nel cantiere di Fonte Nuova. L’Ufficio, per l’anno d’imposta 2008, disconosceva la detrazione per difetto di inerenza, contestando che i costi fossero riferibili a un’esecuzione in altra impresa del gruppo e in assenza di un accordo di cost sharing.

La C.t.p. di Roma aveva rigettato il ricorso della contribuente; la C.t.r. del Lazio, in accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio, annullava il recupero ritenendo rilevante la sola inerenza del costo all’attività d’impresa, presunta in presenza di un’astratta riconducibilità, e irrilevante la mancanza di forma scritta del contratto di appalto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla nozione generale di inerenza quale requisito della determinazione del reddito d’impresa, ravvisandovi l’esistenza di una relazione tra i costi e l’attività produttiva del reddito. Pur discendendo tale nozione, per le imposte dirette, dall’art. 109 t.u.i.r., la Corte ribadisce l’unicità del principio di inerenza tra imposte dirette e IVA, in coerenza con l’art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e con i parametri della Direttiva 2006/112/CE, richiamando i precedenti Cass. n. 978 del 2024 e Cass. n. 18904 del 2018.

Sul piano probatorio la Corte conferma che il diritto alla detrazione presuppone l’esistenza delle condizioni sostanziali e che, quanto ai singoli requisiti, operano i criteri di riparto pertinenti. Il contribuente è tenuto a provare e documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione allo svolgimento dell’attività d’impresa: si tratta di un onere originario, a nulla rilevando l’astratta presunzione di inerenza affermata dai giudici di merito.

Per i costi infragruppo la Corte enuncia il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui l’onere della prova dell’esistenza e dell’inerenza incombe sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, dovendo questa dimostrare di aver tratto dal servizio remunerato un’effettiva utilità, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata. Non è sufficiente, a tal fine, né l’esibizione del contratto di servizi tra controllante e controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, né la regolarità formale delle scritture contabili, dati facilmente falsificabili.

In materia di IVA, infine, l’inerenza non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l’Amministrazione ne dimostri la macroscopica antieconomicità quale indizio della mancanza di connessione tra costo e attività d’impresa. La sentenza impugnata, ritenendo sufficiente il solo astratto collegamento tra i costi e l’attività d’impresa, ha invertito l’onere probatorio; essa è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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