Inerenza dei costi e operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 19245 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto di essere stati sostenuti, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Il principio di inerenza si traduce in un giudizio qualitativo di correlazione tra costo e attività d’impresa; tuttavia l’antieconomicità della spesa, intesa come sproporzione tra importo e utilità, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. Ove il contribuente indichi i fatti che riconducono il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando l’inattendibilità della condotta. In tema di IVA, l’Amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, o la sua colpevole ignoranza secondo l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il recupero a tassazione nei confronti di una impresa individuale di maggiori imposte e accessori per l’anno 2006, a seguito del disconoscimento della deduzione di costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti. L’Agenzia delle entrate propone ricorso con due motivi avverso la sentenza con cui la CTR aveva accolto l’appello del contribuente, annullando l’avviso di accertamento. Il contribuente è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduce la violazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537/1993 e dell’art. 109 TUIR. La ricorrente, senza più contestare l’effettività delle prestazioni, lamenta che la CTR abbia riconosciuto la deducibilità del costo sulla sola base dell’effettuazione dei lavori, senza verificare la determinabilità e l’inerenza in termini di congruità della spesa.

Il motivo è infondato. La Corte richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto di essere stati sostenuti, anche se l’acquirente era consapevole del carattere fraudolento, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

La CTR aveva ritenuto, con statuizione non specificamente censurata, che le prestazioni fossero state effettivamente eseguite, sebbene da soggetto diverso dal formale emittente, e che i costi fossero correlati all’attività d’impresa, sulla base di una serie di elementi indiziari: il pagamento delle prestazioni, l’esistenza di contratti di appalto, le dichiarazioni dei prestatori di lavoro, l’esito del procedimento penale e la mancanza di rilievi sull’attendibilità della contabilità.

Quanto alla contestazione di mancata prova dell’inerenza in termini di congruità, la Corte osserva che l’antieconomicità della spesa può essere indice rivelatore del difetto di inerenza. L’onere della prova dell’inerenza incombe sul contribuente; ma laddove l’Amministrazione adduca ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non sia correlato all’attività d’impresa, essa è tenuta a fornire la prova della propria contestazione. L’Amministrazione non può sindacare le scelte imprenditoriali, ma l’antieconomicità richiede la dimostrazione dell’inattendibilità della condotta, valutata in chiave diacronica. Nella specie le contestazioni dell’Amministrazione non attingono il tema della corretta determinazione quantitativa.

Con il secondo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972. Anche tale motivo è infondato. In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, o che questi avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza; assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile. La CTR ha accertato in fatto la mancanza di consapevolezza del contribuente, con accertamento che rientra nel sindacato del giudice di merito. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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