Impugnabile l’intimazione di pagamento che ecceda il titolo impo-esattivo (Cass. civ. Sez. V n. 18835 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’impugnazione di un atto impo-esattivo emesso ai sensi dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del medesimo D.Lgs. L’intimazione, infatti, individua il soggetto da concretamente sottoporre ad esecuzione e ha la funzione di circoscrivere, cristallizzandola, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva già di per sé posseduta dal titolo. Essa è quindi suscettibile di assumere una carica autonomamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che è legittimato a reagire non solo per vizi propri, ma anche per negare la propria qualità di debitore e per contestare l’entità della pretesa rispetto alla progressione degli esiti dell’impugnazione.
Il Fatto
Due atti di intimazione di pagamento vengono notificati a un soggetto quale legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica e quale obbligato solidale. Gli atti seguono il parziale accoglimento, in primo grado, delle impugnazioni degli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva disconosciuto il regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, rideterminando i redditi d’impresa.
Il contribuente impugna le intimazioni davanti alla CTP, che rigetta. In appello la CTR accoglie, sul rilievo che le sentenze di secondo grado relative agli avvisi hanno riconosciuto applicabile l’agevolazione per le annualità considerate, e comunque perché nei periodi di imposta il contribuente non rivestiva la carica di legale rappresentante. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 29 d.l. n. 78 del 2010 e degli artt. 19 e 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Secondo la difesa erariale gli avvisi di accertamento, in quanto atti impo-esattivi, contengono già l’intimazione ad adempiere e le successive intimazioni avrebbero solo una funzione informativa, con esclusione di ogni loro autonoma impugnabilità nel merito dei recuperi.
La Corte ritiene il motivo infondato. Muove dalla coincidenza necessaria tra il debitore affermato nel titolo e il debitore attinto dall’intimazione: è soltanto il titolo a individuare il rapporto d’imposta rilevante ed eseguibile, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L’intimazione si limita ad annunciare l’avvio dell’esecuzione, ma entro i limiti del suo presupposto. Quando l’intimazione individua come debitore un soggetto non indicato come tale nel titolo, a questi va riconosciuta la legittimazione ad impugnare, perché è il primo e unico atto che lo ha direttamente leso, assoggettandolo in executivis alla potestà impositiva. Una lettura contraria comprimerebbe il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.
Sul piano oggettivo, il Collegio osserva che la natura impo-esattiva dell’atto non elimina i riverberi dell’impugnazione sulla sua efficacia esecutiva, come confermano le previsioni dell’art. 64 D.Lgs. n. 546 del 1992 in punto di esecuzione frazionata. L’atto impo-esattivo è dotato di efficacia esecutiva originaria: trascorsi trenta giorni dal termine per il pagamento si avvia automaticamente l’esecuzione, senza previa notifica della cartella. Il momento di raccordo tra tale efficacia e il suo ridimensionamento per effetto del giudizio è però rappresentato proprio dall’intimazione, che tiene aggiornata la misura dell’efficacia esecutiva in ragione della pendenza del giudizio.
Ne segue che l’intimazione non ha efficacia meramente dichiarativa: essa circoscrive e cristallizza, nei limiti dell’eseguibilità frazionata, l’efficacia esecutiva posseduta dal titolo. Eventuali discrasie sul piano soggettivo o oggettivo ridondano in concreta lesione della posizione del destinatario, che non può restare privo di tutela. La Corte enuncia quindi il principio dell’impugnabilità dell’intimazione, anche in relazione al collegamento con l’atto impo-esattivo quale presupposto.
La CTR ha fatto corretta applicazione del principio: oltre all’attingimento del contribuente in proprio, le intimazioni erano fondate sull’esito dei giudizi di primo grado, ma erano sopravvenute sentenze di secondo grado favorevoli alla parte privata, con la riconosciuta applicabilità dell’agevolazione fiscale per le annualità considerate. Viene così a mancare a monte il presupposto delle intimazioni. L’infondatezza del primo motivo rende inammissibile il secondo, diretto contro una ratio aggiuntiva della decisione. Il ricorso è rigettato e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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