Potere di accertamento degli ausiliari del traffico limitato alle aree in concessione (Cass. civ. Sez. II n. 19244 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli ispettori delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, chiamati a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, non possono operare sull’intero territorio comunale. La natura derogatoria di tali norme rispetto alla regola generale dell’art. 12, comma 3, c.d.s., che riserva il potere di accertamento in materia di circolazione stradale ai soggetti ivi indicati, impedisce di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati. Il potere di accertamento resta perciò confinato alle aree oggetto di concessione alle aziende di trasporto e alle corsie riservate al trasporto pubblico, con esclusione degli spazi di sosta situati altrove. Ne consegue l’illegittimità del verbale elevato dagli ausiliari al di fuori di tali ambiti e la caducazione della sentenza d’appello che aveva affermato il contrario.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso tre verbali di accertamento dell’anno 2019, con i quali gli veniva contestata la violazione dell’art. 157, comma 8, c.d.s., per avere sostato con il proprio veicolo in una via cittadina prossima a una stazione della metropolitana, senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Il Giudice di pace, nel contraddittorio del Comune, accoglieva l’opposizione, rilevando l’assenza di parchimetri nella strada interessata, e annullava le sanzioni.

Il Comune impugnava la pronuncia. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, riteneva che l’art. 157, comma 6, c.d.s. non imponga la collocazione del parchimetro nella stessa via del parcheggio e che il potere sanzionatorio spetti agli agenti accertatori dell’azienda di trasporto pubblico sull’intero territorio comunale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto il primo motivo, che investe la violazione dell’art. 17, commi 132 e 133, legge n. 127 del 1997, per avere il Tribunale riconosciuto agli ispettori dell’azienda di trasporto un potere di accertamento esteso all’intero territorio comunale, anziché limitato alle aree in concessione. La questione è risolta richiamando la funzione derogatoria della disciplina speciale.

La Corte dà continuità al proprio precedente Cass. n. 30288 del 2022, reso tra le stesse parti e sulla medesima fattispecie, secondo cui il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico il potere di prevenire e accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza di particolari esigenze del traffico cittadino, connesse alla gestione delle aree destinate a parcheggio e all’esercizio del trasporto pubblico, determinate funzioni obiettivamente pubbliche possono essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, purché muniti di una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto.

Il Collegio precisa però che la tesi di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione è confortata dal tenore letterale del comma 133. Nel prevedere il conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132, limitatamente alle aree oggetto di concessione, la norma chiarisce che la prevenzione e l’accertamento attengono alla materia della circolazione e della sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. La natura derogatoria della disposizione rispetto alla regola generale dell’art. 12, comma 3, c.d.s. non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati, come già affermato da Cass. 551/2009, Cass. 2973/2016 e Cass. 3494/2019.

Ne discende che, mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione solo per le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, i soggetti di cui al comma 133 vedono le proprie funzioni circoscritte alla sosta nelle aree in concessione alle aziende esercenti il trasporto pubblico e alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate. Il Tribunale, discostandosi da tale orientamento, ha quindi erroneamente affermato un potere esteso all’intero territorio comunale.

Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, superate solo di recente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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