Inerenza dei costi e scelte imprenditoriali nel sindacato dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 4664 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il sindacato sull’inerenza dei costi non può estendersi alla verifica oggettiva della necessità o dell’opportunità delle spese rispetto all’oggetto dell’attività, profili che rientrano nelle scelte imprenditoriali riservate al contribuente. L’Amministrazione finanziaria può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa solo quando la sproporzione tra le prestazioni sia rilevante ed evidente ictu oculi, gravando allora sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni. Nel procedimento tributario, l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 impone all’Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare tale valutazione nella motivazione dell’avviso di accertamento, la cui nullità non consegue a ogni irregolarità. Ai fini IRAP, l’esercizio di professioni in forma associata costituisce ex lege presupposto dell’imposta, senza necessità di accertare in concreto l’autonoma organizzazione.
Il Fatto
Uno studio legale associato e i suoi componenti impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2014, relativi al trattamento fiscale dell’immobile strumentale, alla deduzione di canoni di locazione e spese, al riaddebito delle spese comuni e alla soggettività passiva ai fini IRAP. La CTP accoglieva in parte il ricorso. La CTR Liguria respingeva l’appello dell’Ufficio e accoglieva gli appelli incidentali dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione con tre motivi; i contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale. La questione centrale attiene ai limiti del potere di controllo dell’Amministrazione sulle scelte economiche del contribuente e al presupposto IRAP.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, relativo al contraddittorio endoprocedimentale. I contribuenti avevano presentato osservazioni al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, e l’Ufficio aveva atteso tali osservazioni prima di notificare gli avvisi. Il giudice di merito aveva tuttavia ritenuto non concessa ai contribuenti la possibilità di prospettare le proprie ragioni. Il motivo è fondato: secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 8378 del 2017, Cass. n. 3583 del 2016, Cass. n. 19951 del 2022), l’Amministrazione deve valutare le osservazioni, ma non ha l’obbligo di darne conto nella motivazione dell’atto impositivo.
Quanto al primo motivo, sull’inerenza dei canoni di locazione, l’Ufficio contestava l’antieconomicità della scelta di locare l’immobile anziché acquistarlo. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato il collegamento del costo con l’attività professionale, legame riconosciuto dallo stesso Ufficio. La scelta tra locazione e leasing rientra nella libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.; il sindacato di congruità non può spingersi a valutare necessità o opportunità delle spese, che appartengono alla strategia commerciale dell’imprenditore (Cass. n. 21405 del 2017, Cass. n. 10319 del 2015). L’Amministrazione non può sostituirsi al contribuente in valutazioni complesse, salvo il caso di sproporzione evidente ictu oculi.
Il secondo motivo, sul riaddebito delle spese comuni, è inammissibile. Esso riguarda una fattispecie diversa, quella di più professionisti che condividono lo stesso studio, mentre nel caso di specie lo studio è dei soli contribuenti, che si avvalgono di collaboratori privi di autonomia. Manca il rapporto paritetico di colleganza che giustificherebbe la ripartizione.
Il quarto motivo, sull’IRAP, è fondato. La CTR aveva escluso la soggettività passiva valorizzando l’attività personale dei professionisti, ma tale affermazione trascura l’esistenza dell’associazione professionale. Secondo Cass. Sez. Un. n. 7371 del 2016, l’esercizio di professioni in forma associata è ex lege presupposto dell’imposta, essendo implicita l’autonoma organizzazione, salva la prova contraria dell’insussistenza dell’esercizio associato. La sentenza è cassata con rinvio limitatamente ai motivi accolti.
Nota della Redazione
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