Ius superveniens rimborsi sisma 1990 non applicabile ai giudizi di ottemperanza pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 2688 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, convertito dalla legge n. 123/2017, che ha modificato l’art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 prevedendo la riduzione percentuale sulle somme dovute e il blocco dei rimborsi a esaurimento delle risorse stanziate, non incide sulla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma su quella procedimentale della sua attuazione. Ne consegue che la relativa questione non appartiene al giudizio di cognizione, dove il diritto viene accertato, ma al giudizio di ottemperanza, dove esso viene attuato. In assenza di disposizioni transitorie, i limiti quantitativi si applicano ai soli giudizi esecutivi instaurati dopo l’entrata in vigore della modifica, restando irrilevante sia il titolo, giudiziale o meno, che ha riconosciuto il rimborso, sia il momento della sua formazione.
Il Fatto
Un contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 415/34/2013, il riconoscimento del rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata in eccedenza negli anni di imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. Non avendo l’Amministrazione finanziaria ottemperato, il contribuente aveva introdotto nel 2015 il giudizio di ottemperanza, accolto con nomina di un commissario ad acta.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare la normativa sopravvenuta che subordina i rimborsi ai limiti delle risorse stanziate. Il contribuente, pur regolarmente intimato, non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992, che limita le censure avverso la sentenza del giudice dell’ottemperanza alle violazioni di natura procedimentale. Secondo l’orientamento consolidato, in tale nozione rientra anche il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il dictum del giudicato.
Nel caso concreto la censura dell’Ufficio investe proprio tale potere, con riferimento ai limiti del rimborso, questione che doveva trovare ingresso in sede di attuazione del comando giudiziale. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il motivo è infondato. La giurisprudenza costante della Corte riconduce lo ius superveniens non alla disciplina sostanziale del diritto al rimborso, ma a quella procedimentale della sua attuazione. I limiti delle risorse stanziate e le consequenziali questioni sui provvedimenti liquidatori dell’Agenzia vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva o di ottemperanza.
Da ciò deriva che la disciplina dei limiti di attuazione si applica anche quando il diritto sia stato accertato con sentenza definitiva. La questione resta estranea al giudizio di cognizione e può essere dedotta solo nel giudizio in cui il diritto viene attuato, con le norme che ratione temporis ne disciplinano l’attuazione.
Quanto all’applicabilità ai giudizi già pendenti, la Corte afferma che i limiti quantitativi operano esclusivamente per i giudizi esecutivi instaurati dopo l’entrata in vigore della modifica. Rileva unicamente la data di deposito del ricorso per ottemperanza, non il titolo che ha riconosciuto il rimborso né il momento della sua formazione. Nella specie il ricorso è stato proposto nel 2015, prima del d.l. n. 91/2017: la CTR non poteva dunque applicare la nuova normativa, a nulla rilevando che la decisione sia intervenuta successivamente. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.