Rinuncia al ricorso priva di effetto se la firma non è autenticata (Cass. civ. Sez. V n. 18051 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è priva di effetto abdicativo quando non possiede i requisiti minimi per esprimere una volontà certa di abbandono della lite: firma illeggibile e non autenticata, redazione impersonale dell’atto, assenza nel difensore del potere di rinunziare agli atti del giudizio e contestuale richiesta di sospensione delle cartelle. Il riferimento alla definizione agevolata non assume rilievo se manca la prova del pagamento degli importi dovuti. In tema di indagini bancarie, la mancata allegazione dell’autorizzazione prevista dall’art. 51, comma 2, n. 7), del d.P.R. n. 633/1972 non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, avendo essa funzione organizzativa interna agli uffici. È infine inammissibile il motivo che investe la pretesa tributaria e non il decisum della sentenza impugnata.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava al contribuente due avvisi di accertamento, rettificando il reddito imponibile ai fini Irpef e Iva per gli anni d’imposta 2008 e 2009. La rettifica muoveva dalla deduzione di costi ritenuti non inerenti e dalla mancata contabilizzazione di ricavi, emergenti da verifiche sulla movimentazione bancaria del contribuente.

Il contribuente impugnava gli atti con distinti ricorsi, riuniti e rigettati in primo grado; l’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale, che riteneva gli avvisi sufficientemente motivati e la pretesa fondata su basi probatorie presuntive non superate da prova contraria. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. In pendenza del giudizio veniva depositato un atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la rinuncia depositata, escludendone ogni effetto. La dichiarazione è sottoscritta con firma illeggibile e redatta in forma impersonale, così da non consentire di stabilire se provenga dalla parte o dal difensore; quest’ultimo non risulta munito del potere di rinunziare agli atti del giudizio, né dello specifico potere di conciliare e transigere richiamato dalla sentenza n. 15016/2005. Ove la firma fosse stata apposta personalmente dal ricorrente, difetterebbe comunque l’autenticazione.

La Corte aggiunge che la contestuale richiesta di sospensione delle cartelle contraddice l’inequivocabile volontà di abbandono della lite. Neppure rileva il richiamo alla definizione agevolata, difettando la prova del pagamento degli importi dovuti.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile: cumula censure sovrapposte, prospettate sotto tutti i numeri dell’art. 360 cod. proc. civ., senza che si comprenda se investa la motivazione o l’applicazione delle norme, e non indica le parti della sentenza meritevoli di riforma. Interpretata come violazione di legge, la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Il secondo motivo è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente lamenta l’omesso esame di documenti senza indicarli né specificare dove e quando li avrebbe prodotti in appello.

Il terzo motivo è infondato. La mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non vizia l’avviso, poiché essa esplica una funzione organizzativa nei rapporti tra uffici e l’illegittimità può derivare solo dalla sua materiale assenza e da un concreto pregiudizio per il contribuente (richiamata Cass. n. 4853/2024).

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché non contengono alcun riferimento alla sentenza impugnata: censure prive di specifica attinenza al decisum equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e sono rilevabili anche d’ufficio (richiamata Cass. n. 22880/2021). Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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