Inerzia ministeriale nell’esecuzione del giudicato legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 5968 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia ottemperato, integra gli estremi della inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso con la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza – la declaratoria del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.

La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza spiegare alcuna difesa sostanziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione e come l’Amministrazione non avesse eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata. Tale comportamento omissivo integra gli estremi della inottemperanza, come affermato anche da Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023.

La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia, secondo cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione (di recente, Corte Cost. n. 419 del 1995 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012). L’inerzia ha precluso alla ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciutale, consolidatasi nella sua sfera giuridica per effetto del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha altresì disposto la nomina sin da ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di inutile decorso del termine. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, non sussistendone allo stato i presupposti, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza.

Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerato il notevole numero di ricorsi simili che denota una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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