Sovrattassa energia da decreto-legge: irrilevanza dei profili costituzionali in sede cautelare (TAR Lombardia n. 699 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo va respinta quando, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di ricorso e dalla prospettata questione di legittimità costituzionale della norma di cui il provvedimento costituisce attuazione, non risulti allegato e dimostrato il requisito del periculum in mora, ossia il danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato. La delibazione sommaria propria della fase cautelare non consente di accedere alla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando l’istanza sia comunque priva del presupposto dell’urgenza. La corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione, ove controversa, richiede approfondimenti che vanno riservati alla fase di merito e non giustifica di per sé l’adozione di misure cautelari in assenza del relativo presupposto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della commercializzazione di energia elettrica, ha impugnato la deliberazione ARERA del 30 marzo 2026, n. 98/2026/R/com, recante l’aggiornamento delle componenti tariffarie per la copertura degli oneri generali di sistema e l’applicazione della sovrattassa prevista dall’art. 3 del D.L. n. 21/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 49/2026.
Oltre alla domanda di annullamento, la ricorrente ha chiesto, in via principale, la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 D.L. n. 21/2026 per violazione degli artt. 3, 53, 2, 23, 41, 97 e 117 della Costituzione; in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE; e, in via di ulteriore subordine, l’annullamento della delibera per vizi propri. Ha altresì proposto domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’illegittimità derivata della delibera dalla norma primaria e il pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’applicazione della sovrattassa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Prima, ha preliminarmente rilevato che la corretta delibazione sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo richiede approfondimenti che non possono essere compiuti nella presente sede, disponendo quindi il rinvio di tale verifica alla trattazione del merito della controversia.
Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha osservato che la stessa, ad una prima e sommaria delibazione, non risulta assistita dal necessario periculum in mora. In particolare, non è stato dimostrato che la sovrattassa introdotta dall’art. 3 D.L. n. 21/2026 comporti per la società ricorrente un danno grave ed irreparabile, requisito indefettibile per l’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La valutazione del Tribunale si è pertanto incentrata esclusivamente sul presupposto dell’urgenza, senza necessità di scrutinare nel merito i motivi di ricorso, né di valutare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate dalla ricorrente, la cui rilevanza è stata comunque condizionata alla previa dimostrazione del pregiudizio cautelare.
Alla luce di tali considerazioni, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase processuale e disponendo che l’ordinanza venisse eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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