Inesistenza della sottoscrizione dell’estensore e irrilevanza del richiamo errato al d.p.c.m. Covid (Cass. civ. Sez. V n. 8808 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni non è inesistente, ma nulla, perché la sottoscrizione non è omessa ma solo insufficiente; il vizio è quindi sanabile e non integra la fattispecie di inesistenza giuridica dell’atto. L’art. 132, terzo comma, cod. proc. civ. consente la sottoscrizione del solo presidente quando l’estensore non può firmare per morte o altro impedimento, purché prima della firma sia menzionato l’impedimento stesso, a pena di nullità. L’erroneo richiamo, in calce alla sentenza, di un d.p.c.m. Covid ormai privo di effetti non determina la nullità radicale del provvedimento, se rende comunque intellegibile la natura dell’impedimento e la sua obiettiva rilevabilità. L’actio nullitatis diretta a far accertare la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione del relatore non può essere introdotta nel corso di un procedimento di ricognizione non notificato alla controparte, perché ne stravolge l’originario thema decidendum: l’accertamento presuppone un ordinario giudizio di cognizione. Non sussistono i presupposti per la correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ., che non può incidere sul contenuto concettuale della decisione.
Il Fatto
La società ricorrente propone alla Corte di cassazione un’istanza di ricognizione dell’inesistenza della sottoscrizione del consigliere estensore apposta in calce a una precedente decisione della stessa sezione, pubblicata nel novembre 2020. Il presupposto addotto è che a piè di pagina di ciascuna pronuncia si dà atto dell’applicazione di un d.p.c.m. dell’8 marzo 2020, mentre alla data di pubblicazione delle decisioni tale decreto aveva già cessato i suoi effetti.
L’istanza non viene notificata alla controparte, già costituita nel giudizio di legittimità. Con memorie successive la società propone istanza di riunione ad altri giudizi e introduce, per la prima volta, una vera e propria actio nullitatis fondata sugli artt. 132 e 161 cod. proc. civ., richiamando in particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11021/2014. Il thema passa così dalla ricognizione di un vizio formale all’accertamento della nullità radicale della sentenza.
La Motivazione della Corte
Sul piano procedimentale la Corte esclude anzitutto la riunione, data la peculiarità dell’istanza, e qualifica il primo atto come ricorso finalizzato alla ricognizione dell’inesistenza della sentenza. Pur essendo astrattamente idoneo a sollecitare il potere officioso, l’atto conserva la sua natura di ricorso e avrebbe dovuto essere proposto e notificato secondo le regole degli artt. 365 e ss. cod. proc. civ. alla controparte costituita. La mancata notifica costituisce il primo ostacolo all’esame nel merito.
La Corte esclude poi che nel procedimento così introdotto possa trovare spazio l’actio nullitatis. Le memorie introducono un thema decidendum nuovo, configurando una mutatio libelli e proponendo, per la prima volta, censure ulteriori rispetto all’originario ricorso definito con la decisione ritenuta inesistente. La proposizione di motivi nuovi è preclusa, sul punto richiamandosi Cass. Sez. Un. n. 4504/89 e Cass. n. 14449/10, e resta inammissibile quando è diretta alla declaratoria di nullità della sentenza impugnata: l’accertamento della nullità radicale presuppone un ordinario giudizio di cognizione ex art. 163 cod. proc. civ. e ss., incompatibile con l’atipico procedimento attivato.
Nel merito, la Corte ribadisce l’orientamento costante secondo cui la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni non è inesistente, ma nulla, perché la firma è insufficiente e non omessa, richiamando Cass. n. 8817/2017, Cass. n. 9440/2017, Cass. n. 19323/2019 e Sez. Un. n. 11021/2014. Neppure ricorre la fattispecie di nullità, poiché la mancanza della firma dell’estensore trova giustificazione nell’art. 132 cod. proc. civ.: è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della firma sia menzionato l’impedimento, con esplicita indicazione della sua natura, secondo Cass. n. 20960/2019.
L’erronea citazione del d.p.c.m. non più in vigore era volta a giustificare l’assenza di sottoscrizione, individuando i presupposti della firma del solo presidente, ossia la diffusione della pandemia da Covid-19. I provvedimenti organizzativi del Primo presidente della Corte, il primo del 18 marzo 2020 e il successivo del 23 novembre 2020, senza soluzione di continuità, avevano disciplinato la trasmissione delle sentenze con annotazione dell’impedimento. L’annotazione del decreto, sebbene privo di effetti all’epoca della pubblicazione, rende intellegibile la natura dell’impedimento ex art. 132, comma 3, cod. proc. civ., obiettivamente rilevabile dalla menzione nel dispositivo.
Da ciò l’incongruenza del richiamo non integra la fattispecie di mancanza di sottoscrizione che produce nullità sanabile, né impone una correzione dell’errore materiale d’ufficio, richiamandosi Sez. Un. n. 4353/2023. Quanto all’art. 287 cod. proc. civ., la correzione è ammessa solo per il difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica, non quando incide sul contenuto concettuale della decisione: soccorrono Cass. Sez. lav. n. 16877/2020, Sez. V n. 11064/2017, Sez. Un. n. 8/1994 e Sez. III n. 3936/2013. L’istanza è quindi rigettata.
Nota della Redazione
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