Definizione agevolata e rinuncia: ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 21690 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato in considerazione della domanda originariamente formulata. La sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, unitamente ai pagamenti effettuati e alla dichiarata rinuncia al ricorso, comporta il venir meno di ogni interesse alla decisione. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia sopravvenuta alla proposizione del ricorso esclude la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Catanzaro l’intimazione di pagamento notificata nel 2018, insieme alle dodici cartelle presupposte, per un importo complessivo di oltre trecentomila euro. Deduceva l’omessa notificazione delle cartelle prodromiche, il vizio di notificazione della PEC di consegna dell’intimazione, l’intervenuta decadenza dall’azione di riscossione e l’errato calcolo degli interessi.

La CTP accoglieva il ricorso annullando l’intimazione e le cartelle sottese. La CTR, in accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, escludeva dal’annullamento due cartelle per le quali non era stata provata la regolare notifica. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione depositava unicamente atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva la presenza in atti di un’istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal contribuente nel maggio 2025, con annessa dichiarazione di rinuncia al ricorso. È altresì prodotta la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022, alla quale il contribuente ha aderito.

Su queste basi il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’interesse ad agire deve persistere sino al momento della decisione. Vengono citate, a sostegno, Cass., sez. 3, n. 9201 del 2021, Cass., sez. un., n. 10553 del 2017, Cass., sez. un., n. 25278 del 2006, Cass., sez. 2, n. 23515 del 2007 e Cass., sez. 2, n. 21951 del 2013.

La Corte osserva che la domanda di definizione, unitamente alla espressa rinuncia, determina il sopravvenuto venire meno di ogni interesse al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio non liquida alcunché, non avendo l’agente della riscossione svolto alcuna difesa. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del doppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, come già affermato da Cass. n. 14782 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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