Inquadramento marescialli infermieristica militare esclusa conversione automatica ufficiali (TAR Lazio n. 6059 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento del personale militare infermieristico nel ruolo dei marescialli, nell’ambito dell’ordinamento militare, non può essere superato mediante interpretazione estensiva o analogica della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, né in ragione del solo conseguimento della laurea in scienze infermieristiche. Il passaggio dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali è consentito solo nei casi eccezionali e tassativi previsti dalle norme di rango legislativo dell’ordinamento militare, tra i quali non rientra l’ipotesi del personale infermieristico. La norma che consente ai medici militari l’esercizio di attività libero-professionale, avendo carattere eccezionale rispetto al principio di esclusività, non è estensibile al personale infermieristico.
Il Fatto
Un gruppo di militari appartenenti all’Esercito e all’Aeronautica Militare, inquadrati nel ruolo dei marescialli con sede di servizio nella regione Lazio, impugnava la nota con cui il Ministero della Difesa aveva rigettato la loro richiesta di transito nel ruolo degli ufficiali dei Corpi Sanitari, con ricostruzione della carriera dalla data di entrata in vigore della legge n. 42/1999 e riconoscimento della facoltà di svolgere la professione sanitaria fuori dall’orario di servizio.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità del diniego per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, sostenendo che il mantenimento degli infermieri militari nel ruolo dei sottufficiali collidesse con l’evoluzione della professione infermieristica, ormai configurata come attività intellettuale che richiede laurea, iscrizione all’Ordine e aggiornamento professionale continuo; invocavano, inoltre, l’applicazione dei principi che avevano consentito il passaggio del personale del servizio sanitario nazionale dalla seconda alla terza area senza concorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ritenuto la causa rientrante nella propria competenza territoriale, avendo i ricorrenti allegato la sede di impiego nella regione Lazio, e ha reputato ammissibile il ricorso collettivo, trattandosi di ottenere il medesimo bene della vita per tutti gli interessati.
Nel merito, il Collegio ha respinto la pretesa, rilevando che essa collide con il preciso inquadramento normativo della figura dell’infermiere militare nella categoria dei sottufficiali, con la corrispondente mancanza di posizioni nei ruoli degli ufficiali. La presenza di una specifica disciplina nell’ambito dell’ordinamento militare rende inconfigurabile l’esistenza di lacune normative e, quindi, il presupposto per un’interpretazione estensiva o analogica delle regole sull’inquadramento tratte dal settore dell’impiego civile nella sanità; il passaggio tra i ruoli resta consentito solo in casi tassativi, tra i quali non è ricompreso quello in esame.
La Corte ha richiamato il proprio precedente sentenza n. 6850 del 2018, confermato dalle successive pronunce TAR Lazio nn. 12773/2021 e 791/2022, secondo cui il ruolo di ufficiale non può attribuirsi in base al solo titolo di studio, ma dipende da fattori quali la funzione svolta e la posizione nell’organizzazione militare; ha inoltre escluso che la figura del coadiutore sanitario, prevista dall’OD-15 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, possa modificare l’impianto generale degli inquadramenti, trattandosi di documento organizzativo inidoneo a derogare alle norme legislative.
Il TAR ha infine respinto la domanda relativa allo svolgimento della professione fuori dall’orario di servizio, escludendo l’estensione dell’art. 210 del Codice dell’ordinamento militare, che consente ai medici militari l’attività libero-professionale, e ha giudicato non fondate le questioni di legittimità costituzionale ed europea, ritenendo le scelte legislative di inquadramento non affette da palese irragionevolezza e operate entro gli spazi di discrezionalità del legislatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.