Obbligo del Ministero di ottemperare al giudicato sulla Carta del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13104 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce comportamento inadempiente dell’amministrazione la mancata esecuzione, nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. In sede di giudizio di ottemperanza, i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili, sicché il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ne ordina l’esecuzione, fissando un termine e nominando fin da allora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che sussistano i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che ne aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione all’anno scolastico 2023/2024, con condanna dell’amministrazione all’accredito dell’importo di euro 500,00 nel costituendo borsellino elettronico.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’integrale attuazione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio depositando una memoria di pura forma, senza fornire elementi in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea da parte dell’amministrazione.
Il Collegio ha poi rilevato come, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, il Ministero non avesse offerto chiarimenti o indicazioni utili, richiamando il principio giurisprudenziale, espresso dalla sentenza Cass. n. 13533/2001, secondo cui grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione della prestazione. L’inerzia dell’amministrazione integra pertanto gli estremi dell’inottemperanza.
Il TAR ha conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo la questione a un’eventuale successiva fase in caso di persistente inottemperanza. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la situazione di criticità determinata dall’inerzia sistematica dell’amministrazione, e ha liquidato le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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