Canone unico patrimonale, invarianza di gettito e potestà regolamentare degli enti (TAR Veneto n. 18 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale, istituito dall’art. 1, commi 816 e seguenti, legge n. 160/2019, ha natura di entrata patrimoniale di tipo corrispettivo, ancorché il dibattito sulla sua qualificazione tributaria resti aperto. La riserva di legge ex art. 23 Cost. è relativa e legittima il legislatore statale a riservare agli enti territoriali ambiti di integrazione del precetto, attraverso la modifica della tariffa-base. Il principio di invarianza del gettito, posto dall’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019, opera sul cumulo complessivo delle entrate sostituite e non sulla singola fattispecie di occupazione né sul singolo utente, sicché la sua violazione non si presume ma va provata. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via incidentale è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
Alcune associazioni di categoria e società operanti nel settore della cartellonistica stradale hanno impugnato la delibera del Consiglio provinciale n. 7 del 31.03.2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale e la disciplina di altri oneri e corrispettivi. Le ricorrenti hanno sollevato, tra l’altro, eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 816 e seguenti, legge n. 160/2019 per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., lamentando l’assenza di limiti al potere dell’ente di elevare il prelievo.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti le società hanno impugnato la nota dirigenziale prot. n. 0019616 del 20.04.2022, che invitava alla corresponsione del canone per gli impianti pubblicitari lungo le strade provinciali nei centri abitati con meno di 10.000 abitanti. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato la delibera del Consiglio provinciale n. 13 del 17.05.2023, che ha unificato e modificato i precedenti regolamenti, riproponendo i medesimi motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo regolamento approvato con delibera n. 13 del 17.05.2023 ha abrogato i regolamenti precedenti, compreso quello impugnato in via principale. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, la nota dirigenziale impugnata non contiene una richiesta specifica di pagamento, ma è un atto generale destinato a tutte le società del settore: difetta dunque di attitudine lesiva e il ricorso è inammissibile.
Nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dei commi 817, 826 e 827 della legge n. 160/2019. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 5632 del 2024), i giudici hanno ricostruito il sistema del canone unico patrimoniale quale fattispecie che accorpa prestazioni in precedenza di natura tributaria (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità) e corrispettiva (COSAP e altri canoni concessori), con finalità di semplificazione e razionalizzazione delle entrate patrimoniali.
Muovendo da questa ricostruzione, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., osservando che la riserva di legge è solo relativa e che il legislatore può legittimamente attribuire agli enti ambiti di integrazione del precetto. Il principio di invarianza del gettito delimita il potere degli enti, fissando un tetto massimo al prelievo complessivo, senza precludere la modifica delle tariffe nell’ambito della disciplina statale. La questione è stata quindi dichiarata manifestamente infondata, non emergendo alcuna prova che la Provincia abbia superato la soglia del gettito conseguito dalle entrate sostituite.
Il Tribunale ha poi respinto i singoli motivi. L’invarianza di gettito non opera sulla singola fattispecie, ma sul gettito complessivo garantito dal sistema previgente (TAR Veneto n. 1428 del 2021). Il corrispettivo richiesto per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 53, comma 7, reg. cod. strada non è stato abrogato e va distinto dal canone ricognitorio assorbito. Il comma 820 della legge n. 160/2019 vieta la doppia imposizione per la medesima fattispecie, mentre la soppressione delle parole “di comuni” al comma 818, disposta dall’art. 1, comma 838, legge n. 197/2022, ha eliminato l’equivocità. Infine, il divieto temporaneo di rinnovo per il concessionario decaduto non configura una nuova sanzione, ma una misura di disciplina del potere concessorio.
Nota della Redazione
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