Informativa sulla protezione internazionale e nullità del respingimento dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 10857 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le autorità competenti hanno il dovere di fornire allo straniero trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione, o presente ai valichi di frontiera, le informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale. Tale obbligo, previsto dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dagli artt. 1, comma 2, e 3 del d. lgs. n. 142/2015, nonché dall’art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. n. 286/1998, è funzionale ad assicurare un accesso effettivo alla procedura di asilo. La sua violazione determina la nullità del decreto di respingimento e, in via derivata, del conseguente provvedimento di trattenimento. La scelta dello straniero di non chiedere asilo deve essere una scelta informata; l’omessa informativa non è sanata dalla mancata proposizione della domanda al momento dello sbarco.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero sbarcato in Italia, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore, eseguito con trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento, rilevando dal foglio notizie che lo straniero era giunto in Italia per cercare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale, ed escludendo la natura collettiva dell’espulsione.
Successivamente il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale e il Questore ne disponeva un nuovo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. n. 142/2015, convalidato dal Tribunale. Avverso entrambi i provvedimenti proponeva separati ricorsi per cassazione, poi riuniti per il rapporto di pregiudizialità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di fornire tale informazione nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera, garantendo i servizi di interpretariato necessari ad agevolare l’accesso alla procedura di asilo.
Tale disciplina è stata attuata dagli artt. 1, comma 2, e 3 del d. lgs. n. 142/2015 e trova ulteriore fondamento nell’art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. n. 286/1998. Il dovere informativo è funzionale ad assicurare al migrante un accesso effettivo alle procedure di asilo, poiché proprio la mancanza di informazioni ne costituisce uno dei principali ostacoli.
Non è concludente l’argomento del giudice di pace secondo cui la prospettata ragione di espatrio per motivi di lavoro avrebbe esentato le autorità dall’obbligo informativo. La norma impone comunque l’informativa, non potendosi escludere che chi cerca occupazione si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo.
Ancora più inconsistente è il rilievo sulla mancata proposizione della domanda: la scelta di non chiedere protezione deve essere una scelta informata, supportata dalla cognizione dell’esistenza del diritto e degli strumenti procedurali per tutelarlo. Il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida involge incidentalmente anche la manifesta illegittimità del respingimento. La nullità di quest’ultimo si riverbera sul trattenimento, che è sempre strumentale all’esecuzione di un valido decreto di espulsione o respingimento.
Il primo motivo è accolto; il secondo resta assorbito. La Corte cassa senza rinvio i decreti di convalida, non potendo il processo proseguire per l’intervenuta scadenza del termine perentorio. Le spese restano senza regolazione, dovendo il compenso del difensore essere liquidato dal giudice di merito ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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