Partecipazione in Newco strumentale: insufficiente la motivazione sulla necessità della società (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 227 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulle partecipazioni societarie degli enti locali, il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 ha ad oggetto l’onere di motivazione analitica che grava sull’amministrazione che intende acquisire una partecipazione. Tale onere non è assolto quando l’atto deliberativo non dia conto delle ragioni per cui lo strumento societario risulti necessario rispetto a soluzioni alternative, limitandosi a affermazioni apodittiche o a mere ripetizioni del dato legale. La verifica si articola secondo i parametri della necessità della società per le finalità istituzionali, della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e dell’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere sfavorevole non impedisce all’ente di procedere, ma impone di motivare analiticamente le ragioni del dissenso e di darne pubblicità.
Il Fatto
Un Comune intende acquisire una partecipazione in una Newco costituenda, nell’ambito di una più ampia operazione di riorganizzazione del servizio idrico integrato provinciale. Il gestore unico in-house del servizio è una società affidataria per tutti i comuni dell’ambito; diciassette comuni della provincia detengono una partecipazione di minoranza in un’altra società titolare della concessione di parte degli asset idrici.
L’operazione prevede scissione mediante scorporo del ramo d’azienda extra-ATO dalla società titolare degli asset, costituzione della Newco, subentro nel contratto di affitto e infine fusione inversa della Newco nel gestore unico. Per il Comune ricorrente l’impegno è di 992 euro, pari al 4,96 per cento di un capitale sociale di 20.000 euro. La delibera consiliare è stata trasmessa alla Sezione di controllo per il parere di competenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla giurisprudenza contabile che qualifica il controllo ex art. 5, comma 3, TUSP come verifica diretta sulla motivazione dell’atto deliberativo di acquisizione, e non sulla convenienza imprenditoriale della scelta. Distingue i parametri di conformità a legge — compatibilità dell’oggetto sociale con le finalità istituzionali, rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, prescrizioni degli artt. 7 e 8 — dai profili di sana gestione finanziaria, che attengono alla convenienza economica, alla sostenibilità e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Sul primo fronte il vizio è radicale. L’ente non ha considerato alcuna alternativa alla costituzione della Newco, pur essendo il contratto di affitto delle reti a prevedere espressamente l’acquisto diretto del ramo d’azienda da parte del gestore unico in caso di risoluzione o scadenza. Manca dunque la valutazione comparativa che dimostri la necessità del veicolo societario. La Sezione osserva che, ove non si realizzi l’assetto finale, la partecipazione resterebbe priva del collegamento con le finalità tassative dell’art. 4 TUSP.
Sul piano della sostenibilità oggettiva non è possibile alcun confronto con bilanci precedenti, trattandosi di società di nuova costituzione. Il business plan, inizialmente assente, è stato trasmesso su richiesta istruttoria. Il piano economico-finaziario indica un canone annuo di 250.000 euro, costi per organi sociali di 12.000 euro e un utile pre-tasse di 23.000 euro. Il capitale sociale è contenuto a 20.000 euro in ragione dell’assenza di oneri gestionali e di personale, garantita dal contratto di affitto.
Sulla sostenibilità soggettiva la Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui la verifica non si esaurisce nell’apporto iniziale di capitale, ma si estende alla gestione futura, per evitare che l’ente socio debba soccorrere finanziariamente la partecipata. Nel caso concreto, il rischio è contenuto e il Comune non subirebbe ricadute sul bilancio; la Sezione si riserva comunque di monitorare l’esito dell’operazione in sede di controllo successivo sulla partecipata.
Gli ultimi parametri risultano soddisfatti: l’acquisto è coerente con il divieto di società doppione ex art. 20, comma 2, lett. c), TUSP; la consultazione pubblica è stata esperita; la competenza consiliare è confermata. Il parere è pertanto sfavorevole, per carenza di motivazione analitica sulla necessità della scelta societaria. L’ente che intenda discostarsene dovrà motivare le ragioni del dissenso, darne pubblicità sul sito e informarne la Sezione.
Nota della Redazione
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