Pensione privilegiata: la CTU prevale sulla perizia di parte (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 31 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni privilegiate, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio si fonda sul parere del Collegio medico legale nominato CTU, che, in quanto organo terzo, indipendente e altamente specializzato, prevale sulle perizie stragiudiziali di parte. Queste ultime, sotto il profilo giuridico, integrano un semplice mezzo difensivo di natura indiziaria, al pari delle altre eccezioni e argomentazioni dell’atto introduttivo. Il giudice può aderire alle conclusioni del CTU quando esse risultino sorrette da motivazione puntuale ed esaustiva e confutino le deduzioni della perizia di parte. L’onere della prova della dipendenza da causa di servizio grava sul dipendente, cui è richiesto un riscontro rigoroso di mansioni specificamente stressanti, ulteriori rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio d’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato e titolare di pensione di anzianità dal 2010, ha impugnato la determinazione con cui l’INPS di Cagliari ha respinto la domanda di pensione privilegiata per carenza del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
La CMO aveva in origine riconosciuto la patologia cervicale come dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A, a vita. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva però espresso parere negativo, su cui si è fondato il provvedimento di reiezione. Il Ministero dell’Interno si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato; l’INPS ha chiesto il rigetto del gravame. La Sezione ha disposto consulenza tecnica al Collegio medico legale dell’ATS Sardegna, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice ha respinto la richiesta di rinvio della discussione avanzata dalla difesa del ricorrente per controdedurre alle conclusioni del CTU. Il rilievo è assorbente: la perizia era stata depositata il 14.10.2025, con ampio margine temporale per le repliche. È stata inoltre dichiarata l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva.
Sul merito, il Collegio medico legale ha qualificato le malattie cronico-degenerative del rachide come multifattoriali, riconducibili a fattori costituzionali, anagrafici, endocrino-metabolici e meccanico-traumatici, escludendo il ruolo dell’esposizione a condizioni meteoclimatiche avverse. Tra i fattori professionali rilevano la movimentazione di carichi, le vibrazioni trasmesse al corpo, le posture incongrue e i movimenti ripetuti del tronco. Nel caso concreto, dalla documentazione non emergono dati ufficiali su frequenza, durata e intensità dell’esposizione ai rischi.
Il giudice ha ritenuto condivisibili le valutazioni del Collegio, sorrette da motivazione valida ed esaustiva e convergenti con il giudizio negativo del Comitato di Verifica. Il parere è stato giudicato idoneo a confutare le deduzioni della perizia di parte, ritenuta recessiva e insufficiente a scalfire il quadro clinico esposto dall’organo terzo.
La Corte ha poi collocato la CTU su un gradino superiore nella scala di delibazione delle risultanze processuali rispetto alle perizie stragiudiziali, che secondo indirizzi giurisprudenziali costanti integrano un semplice mezzo difensivo di fisionomia indiziaria. I due organi collegiali si sono espressi in modo concorde su elementi specifici e circostanziati, e non su tendenze statistiche massive. Il ricorso è stato pertanto rigettato come infondato, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e delle difficoltà dell’accertamento sanitario.
Nota della Redazione
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