Inammissibile per difetto del presupposto soggettivo la delibera di acquisizione societaria adottata dall’Amministratore unico dell’ASP (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 67 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un’Azienda di Servizi alla Persona (ASP), ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, deve essere assunto dall’organo collegiale competente. Nel caso in cui l’amministrazione sia affidata a un organo monocratico, il provvedimento dell’Amministratore unico, cui compete l’attuazione degli indirizzi dell’Assemblea dei soci, deve essere preceduto da un atto di indirizzo di quest’ultima. È tale atto di indirizzo, unitamente al successivo atto gestionale, a costituire il presupposto necessario da sottoporre al controllo della Corte dei conti. In assenza di detto atto presupposto, la richiesta di parere è inammissibile sotto il profilo soggettivo, non potendo la Sezione pronunciarsi nel merito dell’operazione societaria.

Il Fatto

L’ASP dei Comuni della Bassa Romagna, proprietaria della Farmacia “Santo Monte” di Bagnacavallo, ha deliberato di acquisire una partecipazione dello 0,2% del capitale sociale della società Ravenna Farmacie S.r.l., per un importo di euro 66.500,00, finalizzata all’affidamento in house del servizio di gestione dell’esercizio farmaceutico. L’atto, adottato con deliberazione dell’Amministratore unico, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), corredato della documentazione istruttoria e del questionario richiesto dalla Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 5 del T.U.S.P., novellato dall’art. 11, c. 1, lett. a), della L. n. 118/2022, configuri una peculiare attività di controllo sulla conformità dell’atto deliberativo di acquisizione societaria ai parametri di cui ai c. 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8 dello stesso decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Quanto all’ammissibilità oggettiva, il Collegio ha accertato che l’operazione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5, trattandosi di acquisizione di partecipazione in una società già costituita, e che, dalle verifiche svolte presso il Registro delle imprese, l’Ente non risultava ancora socio, non essendo il negozio già stipulato.

Con riferimento all’ammissibilità soggettiva, la Sezione ha invece rilevato un vizio procedimentale. Pur riconoscendo la legittimazione dell’ASP quale ente pubblico non economico, ha osservato che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e della normativa regionale, l’amministrazione è affidata a un organo monocratico, l’Amministratore unico, che dà attuazione agli indirizzi dell’Assemblea dei soci. Tanto l’art. 5 quanto l’art. 7 del D. Lgs. n. 175/2016, nel disciplinare la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni, richiedono però che l’operazione sia assunta con un “atto deliberativo“, ossia con la decisione di un organo collegiale.

In continuità con il proprio precedente orientamento (deliberazione n. 102/2025/PASP), la Sezione ha concluso che il provvedimento dell’Amministratore unico, per essere conforme al T.U.S.P. e alla normativa regionale, deve essere preceduto da un atto di indirizzo dell’Assemblea dei soci. È tale atto a costituire il presupposto soggettivo necessario da sottoporre al vaglio della Corte, unitamente al successivo atto gestionale. In mancanza, la richiesta è stata dichiarata inammissibile, con impossibilità di pronunciarsi nel merito dell’operazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *