Reddito di cittadinanza e giurisdizione contabile per indebita percezione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 203 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Con riguardo all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussiste la giurisdizione contabile. La misura, introdotta dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, costituisce strumento di politica attiva del lavoro e non prestazione esclusivamente o prevalentemente assistenziale. Il percettore è legato all’amministrazione erogante da un rapporto di servizio, inteso in senso lato, quando concorre alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento. Il rapporto si configura anche in assenza di trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e di obblighi di rendicontazione delle somme ricevute. Rileva lo sviamento delle risorse dalla finalità pubblica, non l’effettiva realizzazione dell’obiettivo occupazionale.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto la condanna del percettore al pagamento di euro 13.050,00, oltre accessori, a titolo di responsabilità dolosa per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Secondo l’impostazione attorea, il convenuto avrebbe indotto in errore l’INPS omettendo di indicare la consistenza del proprio patrimonio immobiliare, superiore alla soglia di euro 30.000,00.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, escludendo la sussistenza di un rapporto di servizio tra percettore ed ente erogante. Ritenuta la misura di natura prevalentemente assistenziale e priva di vincolo di destinazione delle risorse e di obblighi di rendicontazione, la Sezione territoriale aveva superato il diverso orientamento della Sezione d’appello. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’appellato, ritualmente evocato e non costituito. Questi aveva rifiutato di ricevere tanto l’atto d’appello quanto il decreto di fissazione dell’udienza; trovano applicazione l’art. 138, comma 2, cod. proc. civ. e il principio secondo cui l’identificazione certa dell’autore del rifiuto integra il presupposto di ritualità della notifica.
Nel merito, il Collegio ha dato continuità all’orientamento della Sezione, richiamando la sentenza n. 468/2022 e le più recenti n. 83/2025, n. 106/2025, n. 117/2025, n. 135/2025 e n. 158/2025. La misura è qualificata dall’art. 1 del d.l. n. 4/2019 come misura fondamentale di politica attiva del lavoro. L’art. 4 subordina il beneficio a condizionalità quali l’immediata disponibilità al lavoro e la sottoscrizione del patto per il lavoro; il loro inadempimento comporta decurtazione, decadenza o revoca con restituzione.
La Corte ha valorizzato il costante orientamento della Corte costituzionale, che ha escluso la natura meramente assistenziale della provvidenza (sentenze n. 122/2020, n. 126/2021, n. 137/2021, n. 19/2022, n. 169/2023 e n. 31/2025). Il reddito di cittadinanza non si risolve in una prestazione diretta a soddisfare un bisogno primario, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale.
Quanto al rapporto di servizio, i giudici d’appello hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 9659/2023 e n. 5228/2022), secondo cui esso prescinde dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da obblighi di rendicontazione. Decisivo è il mancato perseguimento degli scopi voluti dalla legge e la distrazione delle risorse dalle finalità preordinate. Irrilevante è la mancata realizzazione in concreto dell’obiettivo occupazionale.
Né, infine, l’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 4/2019 muta la natura della misura: l’agevolazione fiscale non implica l’assenza del rapporto di servizio, potendo costituire strumento per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico. L’appello è stato quindi accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a), c.g.c.
Nota della Redazione
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