Oscuramento massivo dell’offerta tecnica: l’istanza generica non prova il segreto commerciale (TAR Puglia n. 577 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di oscuramento presentata dall’offerente ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 deve essere puntuale, motivata e comprovata, non potendo risolversi in affermazioni generiche che impediscano alla stazione appaltante ogni autonoma verifica. L’omissione massiva e generalizzata dell’offerta tecnica, che coinvolga la quasi totalità della relazione, determina una lesione del diritto di difesa degli altri concorrenti, tutelabile ex art. 116, comma 2, c.p.a.. In difetto di una valida dichiarazione che riscontri l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali, come definiti dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, il giudice amministrativo ordina l’ostensione dell’intera offerta, fermo restando l’oscuramento dei soli dati personali privi di rilievo. La partecipazione alla gara implica una potenziale accettazione del rischio di pubblicizzazione dei contenuti dell’offerta, con particolare riguardo all’insorgere di esigenze processuali.
Il Fatto
Una società, sia in proprio sia quale capogruppo del costituendo RTI, impugnava dinanzi al TAR Puglia la determinazione dirigenziale con cui l’ASL di Bari aveva aggiudicato una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici, limitatamente al Lotto 6. Con separata istanza incidentale, la ricorrente chiedeva l’esibizione della documentazione relativa all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, lamentando che la stazione appaltante avesse oscurato in modo massivo tutti i dati dell’offerta risultata prima in graduatoria, così ledendo il proprio diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato che il d.lgs. n. 36/2023 ha impresso una profonda evoluzione al regime dell’accesso agli atti di gara, orientato alla massima trasparenza e alla digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto. In questo quadro, l’art. 36, comma 2, del codice riconosce ai primi cinque operatori in graduatoria un diritto di accesso automatico e reciproco agli atti di gara, salvo le eccezioni espressamente previste.
Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’eccezione invocata dall’azienda sanitaria e dalla controinteressata, fondata sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali. L’art. 35, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 subordina l’esclusione del diritto di accesso alla presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, che indichi specificamente le informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni o progetti tutelati.
Nella fattispecie, l’omissione aveva assunto carattere massivo e generalizzato, coinvolgendo sostanzialmente l’intera relazione tecnica. La stazione appaltante, pur sollecitata dall’ordinanza cautelare della Sezione, si era limitata a depositare l’istanza di oscuramento e la nota di autorizzazione parziale all’ostensione, senza effettuare alcuna autonoma verifica sulla fondatezza delle dichiarazioni dell’operatore, né alcun bilanciamento tra le esigenze di tutela della segretezza e quelle difensive della ricorrente.
L’istanza di oscuramento presentata dall’aggiudicataria è stata ritenuta del tutto generica e priva di elementi idonei a comprovare l’effettiva ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, il quale richiede che le informazioni aziendali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette a misure di protezione ragionevolmente adeguate. Accogliendo l’istanza, il TAR ha ordinato all’Amministrazione l’ostensione dell’intera offerta tecnica, nel termine di dieci giorni, con il solo oscuramento dei nominativi e dei dati personali privi di rilievo rispetto ai contenuti tecnici e commerciali della proposta.
Nota della Redazione
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