Non legittima l’aggravante della ingente quantità il giudizio prognostico sulla maturazione delle (Cass. pen. Sez. VI n. 41577 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere affermata sulla base di un giudizio prognostico relativo al prevedibile sviluppo della piantagione e al quantitativo ricavabile a piena maturazione. Il giudice della cautela deve attenersi ai confini del fatto provvisoriamente contestato, così come riscontrato dagli accertamenti tecnici, senza modificarne in peius il contenuto. Restano validi, anche dopo la riforma di cui al d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri fondati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012. Per le c.d. droghe leggere l’aggravante non è di norma ravvisabile quando il principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 20 marzo 2025, ha confermato la misura, ritenendo sussistente l’aggravante contestata.

Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante. Il ricorrente osserva che il Tribunale, discostandosi dai principi delle Sezioni Unite, ha confermato l’aggravante nonostante il valore sotto-soglia del principio attivo ricavabile, pari a kg. 1,63, fondandosi su un giudizio prognostico sul quantitativo ottenibile a completa maturazione delle piante.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie il ricorso. Il Collegio richiama innanzitutto il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui per individuare la soglia oltre la quale è configurabile l’aggravante dell’ingente quantità restano validi, anche dopo la riforma del 2014, i criteri basati sul rapporto tra principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, fissati dalla sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012.

Le Sezioni Unite n. 14722 del 30 gennaio 2020 hanno poi precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi, pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi.

Applicando tali principi, la Corte rileva che, sulla base dell’imputazione provvisoria riportata nell’ordinanza impugnata, non è possibile ritenere superata la soglia quantitativa. Al ricorrente si contesta la coltivazione, in concorso con terzi, di una piantagione di marijuana contenente 1352 piante, da cui era possibile ricavare circa kg. 1,63 di principio attivo, quantitativo riscontrato anche dagli accertamenti tecnici.

Il Tribunale ha dunque errato nel ritenere sussistente l’aggravante. Dovendosi attenere ai confini descritti dall’imputazione cautelare, riscontrati dagli accertamenti tecnici, il giudice non poteva modificare in peius il fatto provvisoriamente contestato sulla base di un giudizio prognostico relativo al prevedibile sviluppo della piantagione, collocandosi tale valutazione al di fuori della contestazione stessa.

Ne consegue l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per la rivalutazione delle esigenze cautelari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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