Riparazione per ingiusta detenzione nell’estradizione passiva e pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. 4 n. 2077 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con sentenza irrevocabile sfavorevole all’estradizione, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione la verifica deve essere condotta non già attraverso i parametri di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., espressamente esclusi dall’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., ma accertando ex post l’insussistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle misure coercitive, individuate dal comma 3 dell’art. 714 cod. proc. pen. nelle “condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione” e nel pericolo di fuga. Il comportamento doloso o gravemente colposo dell’estradando rileva esclusivamente con riferimento al pericolo di fuga, non potendo incidere sul giudizio, meramente formale, circa la sussistenza delle condizioni per la consegna, rispetto al quale nessuna condotta del soggetto è configurabile. La valutazione del pericolo di fuga, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato tratto in arresto dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dall’autorità giudiziaria cinese, nell’ambito di un procedimento di estradizione passiva. Dopo la convalida, gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari. La Corte di appello di Roma aveva dichiarato l’insussistenza delle condizioni per l’estradizione e disposto la cessazione della misura. Il richiedente aveva pertanto avanzato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, respinta dalla Corte territoriale per la sussistenza del pericolo di fuga e per la rilevanza ostativa dei comportamenti tenuti. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione penale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile alla riparazione per ingiusta detenzione nell’estradizione passiva. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2004, che ha ammesso l’istituto in assenza di specifica disposizione, e le Sezioni Unite n. 6624 del 2011, la Corte ha precisato che l’accertamento non segue i parametri ordinari di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma si incentra sulla verifica della insussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione e del pericolo di fuga.

Con particolare riferimento alla condotta dell’estradando, la Corte ha escluso che il comportamento doloso o gravemente colposo possa assumere rilievo con riguardo al presupposto negativo della prognosi di estradabilità. Tale giudizio, di natura meramente formale, si fonda sulla documentazione prodotta dallo Stato richiedente, sulla quale nessuna incidenza può avere la condotta del soggetto sottoposto a misura. Il comportamento ostativo può invece essere valutato esclusivamente in relazione al pericolo di fuga, ove la misura sia stata applicata ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la misura fosse stata applicata a seguito dell’arresto operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen., prima che pervenisse la richiesta di estradizione: situazione in cui non era possibile verificare l’insussistenza delle condizioni per la consegna. La decisione impugnata aveva poi fondato il giudizio di sussistenza del pericolo di fuga su elementi concreti, quali lo scarso radicamento territoriale, la limitata conoscenza linguistica e la natura facilmente trasferibile dell’attività lavorativa svolta. Trattandosi di accertamento di fatto, sorretto da motivazione non manifestamente illogica, la Corte ne ha dichiarato l’incensurabilità in sede di legittimità e ha rigettato il ricorso.

Quanto alla richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di liquidazione delle spese, la Corte l’ha respinta perché la memoria depositata, generica e priva di riferimenti specifici alla fattispecie, non aveva fornito alcun contributo alla dialettica processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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