Conflitto di giudicati prevale proscioglimento anche se procedimento precluso (Cass. pen. Sez. I n. 12682 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di conflitto di giudicati tra una sentenza di condanna e una sentenza di proscioglimento pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, l’art. 669, comma 8, cod. proc. pen. impone di dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento, revocando quella di condanna. L’unica eccezione è costituita dal proscioglimento dichiarato per estinzione del reato verificatasi dopo l’irrevocabilità della condanna. La regola della prevalenza della decisione più favorevole all’interessato opera a prescindere dal fatto che il secondo giudizio non avrebbe dovuto essere iniziato o proseguito ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen. Non è consentito al giudice dell’esecuzione introdurre per via interpretativa, e in malam partem, una causa di irrilevanza della sentenza assolutoria non prevista dal legislatore.

Il Fatto

Il ricorrente è stato processato per il medesimo fatto in un primo procedimento, definito con sentenza di condanna a un anno di reclusione, divenuta irrevocabile il 13/06/2020, e successivamente in un secondo procedimento, concluso con sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile il 19/10/2022.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di revocare la condanna e di dare esecuzione alla sentenza di proscioglimento. Secondo il Tribunale, poiché la sentenza assolutoria era stata emessa dopo quella di condanna, il secondo giudizio non si sarebbe dovuto celebrare e la decisione che lo aveva concluso non poteva prevalere sulla precedente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 669, comma 8, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. L’art. 669 cod. proc. pen. disciplina le ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona e stabilisce, al comma 8, che se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento, revocando quella di condanna. Solo se il proscioglimento sia stato dichiarato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna si esegue quest’ultima.

L’ipotesi tracciata dal giudice dell’esecuzione — l’irrilevanza della successiva sentenza di assoluzione emessa in un procedimento iniziato quando era già passata in giudicato la condanna, e dunque con azione penale improcedibile — non è contemplata dal legislatore. Nel silenzio della disposizione, essa finirebbe per introdurre una regola nuova per via interpretativa e in malam partem. L’eccezione alla regola della prevalenza dell’assoluzione è solo quella espressamente prevista, e la lettera della legge non lascia dubbi.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui solo nel caso dell’estinzione successiva all’irrevocabilità opera la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell’azione penale (Sez. I n. 24964 del 05.05.2023).

Quando il divieto di un secondo giudizio fissato dall’art. 649 cod. proc. pen. non ha trovato applicazione nel successivo procedimento, perché l’azione è stata esercitata e il giudice non ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, e il conflitto di giudicati si sia comunque prodotto, devono applicarsi i principi dell’art. 669 cod. proc. pen. I due articoli hanno ambiti applicativi diversi, come affermato da Sez. III n. 13640 del 15.11.2019. Se l’art. 649 è norma posta a prevenire i conflitti di giudicati, una volta che il conflitto si verifica non può più tenersi conto del fatto che il giudice del secondo procedimento avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere.

Il principio che ispira tutti i commi dell’art. 669 cod. proc. pen. è quello della prevalenza della scelta più favorevole all’interessato. Pertanto, ove una delle sentenze in conflitto sia liberatoria per ragioni diverse dall’estinzione del reato intervenuta dopo l’irrevocabilità della condanna, essa deve prevalere. Il provvedimento impugnato è quindi annullato con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa persona fisica, perché rivaluti l’istanza alla luce dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *