Sequestro impeditivo su beni di terzi e nesso di pertinenzialità (Cass. pen. Sez. I n. 32491 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. può avere ad oggetto anche beni di proprietà di soggetti terzi rispetto all’indagato, ma presuppone l’accertamento di un nesso di pertinenzialità tra la res e il reato, non tra la res e il suo autore. Il bene deve presentare una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale. In tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità impongono al giudice di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo ricorrendo a misure meno invasive, o limitando l’oggetto del vincolo, tanto più quando colpisce beni aziendali. La motivazione che àncora la pertinenzialità al legame tra i beni e l’indagato, anziché tra i beni e il reato, è viziata da violazione di legge ed è censurabile in cassazione.

Il Fatto

A seguito del crollo di una parte di un edificio in costruzione, verificatosi in un cantiere fiorentino, il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo dell’area di cantiere e dei complessi aziendali di due società, nonché delle relative quote societarie. Il provvedimento colpiva anche beni riferibili a soggetti non indagati, tra cui una società ritenuta controllante e una società titolare di quote.

Il Tribunale del riesame confermava i decreti. Proponevano ricorso per cassazione i soggetti destinatari della misura, contestando la violazione del petitum cautelare, l’inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente, la carenza del nesso di pertinenzialità, il difetto di proporzionalità e l’insussistenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta unitariamente le questioni comuni. Il primo motivo, relativo alla pretesa violazione del petitum cautelare, è infondato: la richiesta del pubblico ministero aveva ad oggetto il sequestro preventivo di entrambi i complessi aziendali e il richiamo alle norme del d.lgs. n. 231/2001 era errato ma non eccedeva il devoluto, con la conseguenza che i decreti non sono andati oltre i confini tracciati dalla domanda.

Quanto alla dedotta inapplicabilità del sequestro impeditivo all’ente, il motivo è parimenti infondato. La Corte dà conto di un contrasto giurisprudenziale, richiamando Sez. 6 n. 19717 del 2025 e Sez. 2 n. 34293 del 2018, e aderisce all’orientamento che ammette il sequestro ex art. 321 cod. proc. pen. nei confronti dell’ente, in ragione del rinvio operato dall’art. 34 d.lgs. n. 231/2001 alle norme del codice di rito, e perché il vincolo ha ad oggetto beni la cui libera disponibilità da parte dell’indagato potrebbe protrarre o aggravare le conseguenze del reato.

Il nucleo dell’accoglimento riguarda il nesso di pertinenzialità. La Corte ribadisce che il bene oggetto del sequestro deve presentare una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato, non essendo sufficiente una relazione occasionale, richiamando Sez. 6 n. 5845 del 2017 e Sez. 3 n. 1806 del 2008. Il collegamento rilevante è tra la cosa e il reato, non tra la cosa e il suo autore: proprio per questo è possibile colpire beni di terzi, ma solo se sussiste un evidente legame tra la cosa e il reato.

La motivazione relativa al complesso aziendale della società che aveva realizzato il manufatto è ritenuta logica e presente: quella struttura produttiva ha un legame strutturale con il reato. Del tutto carente è invece la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra l’altra società, le quote della stessa e di RDB e il reato. Il provvedimento individua la pertinenzialità nel legame tra l’indagato e la res, anziché tra la res e il reato. Il motivo è pertanto fondato, con esclusione della sola RDB, per la quale il rapporto è motivato.

Quanto alla proporzionalità, la Corte richiama Corte cost. n. 1 del 2014 e l’orientamento di legittimità (Sez. 5 n. 17586 del 2021, Sez. 6 n. 13166 del 2022). Il giudice della cautela deve verificare il valore preponderante dell’utilizzo strumentale dell’impresa e specificare perché sia necessaria la totale paralisi dell’attività. Il motivo di RDB è fondato; per gli altri ricorrenti è assorbito. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione del riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *