Inidoneità al servizio pubblico non prova l’inabilità pensionistica assoluta (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 60 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della permanente inidoneità psicofisica al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, non integra di per sé il presupposto della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995. Quest’ultima norma richiede, infatti, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, presupposto più stringente e non coincidente con la sola inidoneità al ruolo rivestito. Le due fattispecie rispondono a interessi eterogenei: la prima è criterio per l’esercizio del potere di recesso dell’amministrazione datrice, la seconda è diritto del lavoratore subordinato al ricorrere di specifiche condizioni di salute. Nessun automatismo può quindi farsi derivare dalla dichiarazione di inidoneità al servizio ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente pubblica con qualifica di collaboratore scolastico, ha convenuto in giudizio l’INPS per accertare il diritto alla pensione di inabilità assoluta ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e, in via subordinata, il diritto alla pensione di inabilità a proficuo lavoro ex art. 13 legge n. 274/1991, con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei arretrati. La ricorrente ha dedotto gravi disturbi psichici accertati dal Dipartimento di Salute Mentale competente e di aver cessato il rapporto di lavoro nel dicembre 2018, essendo stata giudicata non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente pubblico. Ha presentato domanda amministrativa nel dicembre 2018, rimasta non riscontrata.

L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata previa domanda amministrativa e, nel merito, chiedendo il rigetto per la diversità degli istituti invocati: la Commissione medica aveva attestato l’inidoneità assoluta al servizio presso la pubblica amministrazione, ma non l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Il giudice ha disposto CTU all’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, il cui parere, depositato nel settembre 2024, ha escluso la sussistenza dei requisiti alla data della domanda.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta il nodo del coordinamento tra l’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 e la disciplina dettata dal d.P.R. n. 171/2011 in materia di inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici. Il verbale della CMV del 2018 aveva attestato che in capo alla ricorrente non sussisteva il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, avendo la stessa richiamato l’art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001. Quest’ultima norma si limita a contemplare la risoluzione del rapporto per accertata permanente inidoneità al servizio, rinviando alla fonte regolamentare per la disciplina di dettaglio.

Il d.P.R. n. 171/2011, all’art. 2, distingue la permanente inidoneità psicofisica in assoluta e relativa, identificando la prima nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il giudice osserva tuttavia che tale definizione non può coincidere con quella richiesta dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, perché il regolamento opera nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico e della disciplina dell’art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001. L’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 171/2011 precisa del resto che resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella della legge n. 335/1995.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inidoneità assoluta al servizio come dipendente pubblico, ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001, non coincide con l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa: la prima costituisce criterio per l’esercizio di un diritto potestativo di recesso dell’ente datore, rispetto al quale il dipendente versa in posizione di mera soggezione (Cass. civ. n. 19774 del 2016). La seconda, invece, si configura come diritto del lavoratore al ricorrere delle specifiche condizioni di salute che non consentono di proseguire l’attività lavorativa.

Quanto alla pensione ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, il giudice ne individua i tratti distintivi rispetto alla pensione ordinaria diretta di inabilità: essa richiede l’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa, da valutare in concreto avuto riguardo al possibile impiego delle energie lavorative in altro contesto e mansione, presuppone un’accertata anzianità contributiva minima e comporta la risoluzione del rapporto con liquidazione di un assegno più elevato. Il parere del CTU ha confermato l’avviso della CMV, escludendo l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e rilevando che l’impaccio emotivo non appariva tale da impedire una vita di relazione e una minima attività lavorativa protetta. Il giudice, condividendo tale valutazione in quanto correttamente motivata e basata sulla documentazione in atti, ha rigettato il ricorso, compensando le spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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