Inammissibile il parere su incarichi esterni in Comune in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 24 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata al concorso dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, essere formulato in termini generali ed astratti e non interferire con altre funzioni intestate alla magistratura contabile o con giudizi pendenti. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che, pur originando da un’esigenza gestionale dell’ente, investa una specifica e concreta vicenda amministrativa già definita, mirando ad ottenere un avallo preventivo o successivo della Sezione su atti adottati. La funzione consultiva non può tradursi in una forma di coamministrazione o cogestione con l’organo di controllo esterno, né in una verifica ex post della legittimità degli atti dell’amministrazione comunale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune siciliano in stato di dissesto finanziario ha richiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguardava la possibilità di nominare esperti ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 7/1992, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 5/2021, in un ente in dissesto, e in particolare se operasse, per analogia, il divieto posto dall’art. 110, comma 4, del TUEL.
Il Sindaco rappresentava di avere già nominato, con determina sindacale, un esperto e di avere stipulato il relativo disciplinare; successivamente, a seguito di un’interlocuzione con l’organo di revisione e con il Segretario comunale, le parti avevano sottoscritto un accordo sospensivo degli effetti dell’incarico, in attesa del deliberato della Corte, essendo stati gli atti trasmessi alla Sezione per il controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione scrutinа preliminarmente le condizioni di ammissibilità. Sotto il profilo della legittimazione soggettiva esterna, la richiesta è ammissibile perché proviene da un Comune, soggetto legittimato dalla norma. Quanto alla legittimazione soggettiva interna, l’istanza è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice politico dell’ente, investito del potere di rappresentanza nei rapporti con la Corte.
Il giudizio è invece sfavorevole sul piano della ammissibilità oggettiva. La Sezione richiama la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, che ha delineato i requisiti della funzione consultiva: attinenza alla contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito, assenza di interferenze con altre funzioni della magistratura contabile. La materia della contabilità pubblica va intesa in senso strettamente tecnico e non comprende qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari o patrimoniali.
Nel caso di specie il quesito sollecita un parere su una specifica e concreta vicenda gestionale, descritta dall’istante nei suoi passaggi. Pur originando da un’esigenza gestionale, la richiesta deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell’interpretazione di una disposizione controversa; è invece preclusa l’indagine su casi o atti gestionali specifici, pregressi o futuri, che immetterebbero la Corte nei processi decisionali dell’ente territoriale.
La Sezione rileva che la richiesta mira in realtà ad ottenere un avallo su un atto di competenza sindacale già adottato e attualmente sospeso in base a un accordo tra le parti. Dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di coamministrazione o cogestione con l’organo di controllo esterno, né è consentita una verifica ex post della regolarità o legittimità degli atti comunali. Il parere non può costituire compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte.
Ad ulteriore rafforzamento, la Sezione osserva che gli atti erano già stati trasmessi alla Corte per il controllo, con il rischio di interferenza tra l’attività consultiva e le altre funzioni di controllo, giudicanti e requirenti intestate alla magistratura contabile. Il quesito, riferendosi a fatti gestionali specifici riconducibili alla discrezionalità dell’ente, è pertanto privo dei requisiti di ammissibilità oggettiva. La Sezione dichiara dunque oggettivamente inammissibile il parere richiesto.
Nota della Redazione
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