Il controllo preventivo ex art. 5 TUSP non si estende alle operazioni straordinarie su partecipazioni già detenute (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 256 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 delimita il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio: la costituzione di società e l’acquisizione di partecipazioni. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti e quelli invece esclusi. Ne conseguono l’esclusione dall’obbligo di trasmissione delle delibere concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione fra tipi societari e la fusione, ancorché articolate e complesse, che incidono su partecipazioni già detenute.
Il Fatto
Il Comune di Limbiate ha approvato, con deliberazione del 28 maggio 2026, un’operazione di aggregazione societaria tra la società BrianzAcque e le società del gruppo BEA, articolata in una pluralità di operazioni straordinarie tra loro collegate: aumento di capitale mediante conferimento di partecipazioni, scissioni di rami d’azienda e successiva fusione per incorporazione. L’ente ha trasmesso tale deliberazione alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato se l’operazione deliberata dall’ente rientri nel perimetro applicativo della disposizione invocata. Il richiamo alle Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, ha consentito di chiarire che il controllo preventivo è limitato ai due momenti in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni.
La pronuncia delle Sezioni riunite ha inoltre escluso dall’obbligo di trasmissione le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quale la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente approva nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione per incorporazione, proprio con riferimento alla fattispecie in esame.
Applicando tali principi al caso concreto, la Sezione ha rilevato che l’operazione deliberata non comporta la costituzione di una nuova società né l’acquisizione originaria di una partecipazione da parte dell’ente. Essa si sostanzia, piuttosto, in una complessa operazione di riorganizzazione tra società già esistenti, che incide sull’assetto di partecipazioni già detenute dal Comune di Limbiate. Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 5, comma 3, per l’esercizio del controllo preventivo intestato alla Corte dei conti.
La Sezione ha infine ricordato che restano impregiudicate le ulteriori forme di controllo attribuite dall’ordinamento, con particolare riguardo alle verifiche di cui all’art. 20 d.lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, individuata come sede naturale di scrutinio delle operazioni societarie straordinarie. Ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sulla deliberazione trasmessa.
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Nota della Redazione
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