Sanzione per inottemperanza alla demolizione e difetto di interesse del comodatario (TAR Campania n. 342 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione integra il presupposto per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, il cui importo è compreso tra 2.000 e 20.000 euro, restando irrilevante la circostanza che il destinatario dell’ordine sia un comodatario. La qualificazione dell’abuso in termini di intervento edilizio assoggettato agli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001 prescinde dall’astratta riconducibilità dell’opera ad area vincolata, dovendosi avere riguardo all’accertata alterazione permanente dello stato dei luoghi. Il comodatario, quale mero detentore privo di diritto reale, è privo di legittimazione e di interesse a impugnare il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che incide esclusivamente sulla titolarità del diritto di proprietà del bene.

Il Fatto

La società ricorrente, comodataria di un immobile sito nel Comune di Positano, ha impugnato il provvedimento con cui il Responsabile dell’Area Tecnica – Edilizia Privata ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 5/3/2020 e ha ingiunto il pagamento di 20.000,00 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento costituisce titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari a favore del Comune.

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 27, comma 2, e non applicare l’acquisizione; ha inoltre contestato la propria qualificazione quale destinataria del provvedimento, non trovandosi nella disponibilità materiale delle opere abusive, e ha lamentato un difetto di istruttoria sull’individuazione delle consistenze da acquisire.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo sanzionatorio. Il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione. Poiché l’ordinanza aveva fatto obbligo alla comodataria di demolire l’abuso, il presupposto risulta integrato e la sanzione è stata correttamente irrogata.

Neppure coglie nel segno la censura che pretende di ricondurre il provvedimento demolitorio all’art. 27 d.P.R. n. 380/2001 anziché all’art. 31, per l’insistenza dell’abuso su area vincolata. La motivazione posta a fondamento dell’atto impugnato, di carattere prettamente urbanistico, evidenzia che le opere, per caratteristiche funzionali e dimensionali, hanno prodotto una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi.

A tale conclusione concorre l’esito del giudizio sull’ordinanza di demolizione, definito con la sentenza di questo Tribunale che ha accertato il carattere stabile e duraturo delle esigenze che le opere, globalmente valutate, sono destinate a soddisfare. La qualificazione delle opere resta quindi nel perimetro degli artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001.

Le censure avverso l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono invece dichiarate inammissibili. Il comodatario è un mero detentore e non vanta un diritto reale sull’immobile che possa essere leso dal mutamento di proprietà del bene. Egli non è pertanto legittimato a ricorrere avverso il provvedimento di acquisizione, che incide esclusivamente sulla titolarità del diritto di proprietà, né la disposta acquisizione produce effetti sul suo diritto personale. Spetta ai proprietari tutelare la loro posizione.

Il ricorso è dunque respinto quanto alla sanzione e inammissibile per difetto di interesse quanto all’acquisizione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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