Transito in soprannumero del personale militare non idoneo: la scelta della sede non richiede il preavviso di rigetto se l’Amministrazione ha già valutato le esigenze del dipendente (TAR Puglia n. 107 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il transito in soprannumero di un militare non idoneo al servizio militare incondizionato in una sede comunque situata nella Regione di precedente servizio e di residenza non necessita di preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, qualora l’Amministrazione abbia già compiutamente ponderato le esigenze organizzative con quelle familiari e sanitarie rappresentate dall’interessato, anche in risposta a una sua specifica istanza di deroga ai criteri di assegnazione. La scelta della sede non richiede, inoltre, alcun inizio di prova circa la disponibilità di sedi alternative, gravando sul richiedente l’onere di allegare elementi concreti a sostegno della sua richiesta.
Il fatto — Un Luogotenente dell’Aeronautica Militare, dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato, veniva avviato al transito in soprannumero nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione lo assegnava al “Comando Scuole dell’Aeronautica Militare — 3° Regione Aerea di Bari” con profilo professionale di “Funzionario amministrativo”. Il militare, che aveva presentato istanza per ottenere una sede in deroga, in provincia di Taranto, per esigenze di assistenza a un familiare disabile (art. 3, comma 3, l. n. 104/1992), impugnava l’atto, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, lamentando la mancata valorizzazione delle proprie esigenze personali.
La motivazione — Il TAR Puglia, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto infondate le censure, rilevando come il provvedimento contestato disponesse l’assegnazione in una Regione coincidente con quella della precedente sede di servizio e di residenza del ricorrente, agevolmente raggiungibile con mezzi pubblici o privati. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, dimostra che l’Amministrazione ha operato una legittima ponderazione tra le proprie esigenze organizzative e le necessità familiari e sanitarie del dipendente.
Quanto al lamentato difetto di preavviso di rigetto, il Tribunale ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il provvedimento finale, infatti, ha recepito e bilanciato le richieste avanzate dal ricorrente nella sua stessa istanza di deroga, nella quale chiedeva all’Amministrazione di “tener conto” delle sue condizioni. Ne consegue che l’atto non poteva considerarsi un diniego di una richiesta formulata in via autonoma, bensì l’esito di un’istruttoria che aveva già valutato le deduzioni presentate dall’interessato, rendendo superflua una nuova comunicazione dei motivi ostativi.
Infine, il Collegio ha osservato come il militare non avesse fornito alcun inizio di prova in merito all’effettiva disponibilità, nella provincia di Taranto, di sedi compatibili con il proprio profilo professionale. Tale carenza probatoria, propria della fase cautelare, ha ulteriormente indotto il Tribunale a respingere l’istanza di sospensiva, confermando l’adeguatezza della soluzione adottata dall’Amministrazione. Le spese di fase sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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