Acquisizione al patrimonio comunale inefficace se l’ordine di demolizione non è notificato (TAR Campania n. 8586 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è inefficace nei confronti del comproprietario al quale non sia stata notificata l’ordinanza di demolizione presupposta. La notifica dell’ordine demolitorio a tutti i comproprietari, pur non incidendo sulla legittimità dell’ordine stesso, costituisce condizione legale di efficacia dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza. L’ordinanza di demolizione è atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990, sicché i proprietari devono essere messi in condizione di rimuovere l’abuso per evitare l’effetto acquisitivo. L’omessa notifica non determina un vizio di legittimità del provvedimento, ma la sua inefficacia limitata ai comproprietari pretermessi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Mugnano di Napoli del 04.07.2022, con cui si disponevano lo sgombero dell’intero fabbricato, l’acquisizione al patrimonio comunale e l’immissione in possesso, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Essi hanno dedotto di essere proprietari di porzioni del fabbricato per effetto di donazione del 20 luglio 2012 e di non aver mai ricevuto la notifica delle presupposte ordinanze di demolizione, notificate solo ai genitori. Il Comune si è costituito sostenendo la correttezza delle notifiche ai soggetti che avevano eseguito gli abusi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto pacifico che tutte le ordinanze di demolizione siano state notificate esclusivamente ai coniugi originari proprietari, e non ai figli divenuti comproprietari dal 30 luglio 2012. La sentenza penale del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2 luglio 2018, è a sua volta successiva a tali ordinanze.
Il principio applicato è quello per cui, perché l’immobile abusivo possa legittimamente formare oggetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, occorre che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, e ciò in ragione della funzione dell’istituto di portare a conoscenza dell’atto il suo destinatario, onde evitare che il contitolare subisca a sua insaputa la confisca del bene e dell’area di sedime.
La notifica a tutti i comproprietari, pur non incidendo sulla legittimità dell’ordine demolitorio, è condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo. L’omessa notifica non configura un vizio di legittimità, ma determina l’inefficacia del provvedimento limitatamente ai comproprietari pretermessi.
Il Collegio ha quindi respinto la tesi difensiva del Comune circa una conoscenza aliunde dell’ordine demolitorio, ribadendo che l’amministrazione è tenuta alla formale notifica dell’ordinanza ingiuntiva, trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21-bis l. n. 241/1990, non potendosi invocare alcuna presunzione di conoscenza priva di fondamento giuridico.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto di acquisizione nei soli confronti dei ricorrenti comproprietari, con assorbimento degli ulteriori motivi. L’amministrazione dovrà notificare loro anche l’ordinanza di demolizione e, all’esito, rideterminarsi, salvi gli ulteriori provvedimenti.
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Nota della Redazione
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