Condono edilizio escluso per opere abusive su aree vincolate (TAR Puglia n. 341 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti, sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, non sono suscettibili di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), legge n. 326/2003, qualora i vincoli siano stati istituiti prima della esecuzione delle opere e queste ultime siano state realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, il condono edilizio è ammesso esclusivamente per i c.d. abusi formali e per le tipologie n. 4, 5 e 6 della tabella C allegata alla legge n. 326/2003, non anche per gli abusi sostanziali rientranti nella tipologia n. 1. Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non può formarsi in assenza dei presupposti di legge, trattandosi di silenzio “qualificato” e non automatico.

Il Fatto

La ricorrente, vedova ed erede del proprietario deceduto, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di condono edilizio presentata nel 2004, ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge reg. Puglia n. 28/2003, relativa a un ripostiglio di pertinenza e a un piccolo ampliamento della volumetria di un immobile assentito. Il diniego era stato adottato all’esito della rinnovazione del procedimento, disposta in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il primo rigetto per carenza di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva che la precedente pronuncia favorevole alla ricorrente non aveva riconosciuto alcun effetto conformativo sostanziale, essendosi limitata a rilevare un difetto di motivazione e istruttoria del primo diniego. L’amministrazione, pertanto, aveva correttamente rinnovato il procedimento, acquisendo i pareri degli uffici competenti e comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Collegio esclude la configurabilità del silenzio-assenso ex art. 35 legge n. 47/1985, trattandosi di silenzio “qualificato” che si forma solo in presenza di particolari presupposti: documentazione completa e dichiarazioni veritiere su epoca e consistenza dell’abuso, pagamento di oblazione e oneri, nonché astratta condonabilità dell’opera. Nel caso di specie, tali presupposti erano assenti.

L’istruttoria rinnovata aveva accertato che l’immobile ricade in zona destinata dal PRG a servizi di interesse pubblico ed è interessato da vincoli paesaggistici (D.M. 01/08/1985), da vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923) e da area di rispetto dei boschi. Il TAR richiama l’art. 32, comma 27, lett. d), legge n. 326/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati, quando i vincoli siano anteriori all’esecuzione e l’opera non sia conforme agli strumenti urbanistici. Nella specie, l’abuso, rientrante nella tipologia n. 1 della tabella C (opere realizzate in assenza o difformità del titolo), non è riconducibile alle tipologie condonabili in zona vincolata.

La domanda di condono conteneva unicamente la dichiarazione di ultimazione dell’abuso entro il 31 marzo 2003, senza provare la conformità urbanistica dell’opera né l’anteriorità della sua realizzazione rispetto all’imposizione dei vincoli. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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