Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 9 l. 447/1995: condizioni di legittimità (TAR Puglia n. 737 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 9 della legge n. 447/1995 costituisce strumento di natura derogatoria, esperibile solo in presenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza. Tali presupposti implicano l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, ovvero l’inadeguatezza di quelli esistenti ad affrontare tempestivamente la situazione di danno insorta. L’ordinanza che, difettando delle condizioni eccezionali legittimanti, introduca una regolamentazione definitiva e ad personam dell’attività di impresa, senza previsione di un termine finale di efficacia, è illegittima e va annullata. La prescrizione che si sostanzi nel richiamo al rispetto di norme cogenti non costituisce effettivo esercizio di poteri extra ordinem ed è legittima, ancorché il provvedimento rechi il nomen di ordinanza contingibile e urgente.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività commerciale del tipo “bar” sita nel centro abitato del Comune di Leverano, offriva ai clienti forme di intrattenimento musicale. A seguito di lamentele di residenti, il Comune invitava la titolare a rimodulare il calendario delle attività e, dopo aver ricevuto un accertamento tecnico che riscontrava il superamento dei limiti alle emissioni sonore, adottava un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 9 della legge n. 447/1995. Il provvedimento imponeva il contenimento delle attività di intrattenimento nei limiti di legge e ne limitava la durata a due ore giornaliere, con termine tassativo entro le ore 23:00.
La ricorrente impugnava l’ordinanza dinanzi al TAR, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di urgenza, la contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa e il difetto di proporzionalità e disparità di trattamento. Con ordinanza cautelare, il TAR sospendeva gli effetti del provvedimento limitatamente alla prescrizione relativa alla limitazione oraria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto il duplice ordine di prescrizioni contenuto nell’ordinanza impugnata. La prima prescrizione, consistente nell’ordine di rispettare i limiti di legge alle emissioni sonore, è stata ritenuta legittima: essa non costituisce effettivo esercizio di poteri contingibili e urgenti, ma un semplice richiamo al rispetto di norme cogenti, sorretto da motivazioni adeguate, quali le plurime segnalazioni ricevute, la collocazione dell’attività in area residenziale e l’accertato superamento dei limiti.
Quanto alla seconda prescrizione, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ordinanze libere o extra ordinem, evidenziando che la loro compatibilità con il principio di legalità è subordinata a precise condizioni: efficacia limitata nel tempo, adeguata motivazione, rispetto dei principi dell’ordinamento e divieto di intervenire in materie coperte da riserva di legge assoluta. Il potere di ordinanza è stato definito come “valvola di sicurezza” per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili con i poteri tipici e nominati.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza delle condizioni eccezionali legittimanti l’esercizio del potere. Il Comune aveva ricevuto segnalazioni relative al disturbo quantomeno dal novembre 2024, risultando pertanto a conoscenza della situazione da tempo: l’adozione del provvedimento nel maggio 2025 esclude la ricorrenza del requisito dell’urgenza.
La misura, inoltre, difettava anche dei caratteri contenutistici delle misure extra ordinem, non intervenendo in via speciale e rigorosamente temporanea. Essa disponeva, nei fatti, una regolamentazione definitiva e ad personam, applicata solo nei confronti della ricorrente e sine die, senza previsione di un termine finale di efficacia. L’art. 9 della legge n. 447/1995 e l’art. 8 della l.r. Puglia n. 3/2002 consentono unicamente misure di carattere temporaneo per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.
Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con annullamento dell’ordinanza limitatamente alla prescrizione concernente la limitazione oraria, e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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