Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2600 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e ne ordina la completa esecuzione, per la sola sorte capitale, entro un termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, si nomina commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione già preposto alla gestione della spesa, senza liquidazione di compenso. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la richiesta di astreintes è accolta con decorrenza dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e la penalità è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e ha condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 2.035,83, oltre interessi legali dal saldo.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 09.09.2024, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione di astreintes.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo.
Il Tribunale ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà — entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente — un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si darà luogo ad alcun compenso in favore del commissario.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifica l’accoglimento ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.