Autismo e terapia ABA obbligo ASL di erogare il piano terapeutico (TAR Lazio n. 14351 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di cura dei disturbi dello spettro autistico, inclusa la terapia ABA, rientrano nei livelli essenziali di assistenza e la loro erogazione deve essere garantita dal Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, non sussiste in capo al richiedente un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di una specifica metodica terapeutica scelta dal privato: spetta alla ASL, attraverso il piano terapeutico individualizzato redatto dalla struttura pubblica designata, individuare la terapia più confacente alla tutela della salute dell’assistito. L’impiego dei metodi e degli strumenti terapeutici deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, che impongono una valutazione caso-specifica che calibri il programma trattamentale sulla situazione clinica del paziente. Il giudice può sindacare le scelte dell’amministrazione sanitaria, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, e conseguentemente annullare il piano nella parte in cui prescrive una terapia difforme dalle risultanze istruttorie, condannando l’ente alla sua attuazione in via diretta o indiretta.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico agivano avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 28 giugno 2024, con cui avevano chiesto alla ASL Roma 2 di farsi carico della terapia ABA nella misura di almeno quaranta ore settimanali per la durata di quarantotto mesi. Con successivi motivi aggiunti impugnavano la relazione del 18 ottobre 2024 e l’autorizzazione al trattamento riabilitativo del 13 febbraio 2025, nonché la proposta di nuovo progetto riabilitativo domiciliare attivato a partire da settembre 2025, che prevedeva un impegno assistenziale di 6,47 accessi medi settimanali, contestandone l’insufficienza e insistendo per l’integrazione con l’intervento ABA.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 subordina l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale all’evidenza scientifica di un significativo beneficio in termini di salute, mentre l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante l’impiego di metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Tali disposizioni, unitamente alla legge n. 134/2015 e alle Linee guida ISS aggiornate ad ottobre 2023, conducono a ritenere la terapia ABA compresa nei LEA, come già affermato dalla giurisprudenza (Cons. St. n. 2119 del 2022).
Tuttavia, la Corte ha chiarito che l’inclusione tra i LEA non implica un obbligo di erogare la metodica richiesta dal privato in ogni caso e nella misura da questi pretesa. Il principio portante dell’impianto normativo è che l’impiego di metodi e strumenti deve basarsi sulle più avanzate evidenze scientifiche, che raccomandano una valutazione caso-specifica calibrata sulla situazione clinica del paziente. Ne consegue che compete alla ASL stabilire il percorso terapeutico più rispondente alle necessità dell’assistito, attraverso il piano terapeutico individualizzato predisposto dall’équipe multidisciplinare.
Nel caso di specie, la verifica della fondatezza delle contrapposte tesi — quaranta ore settimanali di ABA richieste dai ricorrenti (poi ridotte a venticinque) versus il piano dell’Amministrazione — esigendo conoscenze tecnico-specialistiche, ha indotto il Collegio a disporre consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a. La CTU ha concluso suggerendo un progetto terapeutico articolato in dieci ore settimanali di intervento psicoeducativo secondo metodologia ABA, affiancate da supervisione trimestrale, terapia neuro psicomotoria, logopedia e terapia cognitivo-comportamentale, con durata non inferiore a trentasei mesi.
Il Collegio ha condiviso le conclusioni della CTU, ritenendo il piano dell’Amministrazione carente nella parte in cui non contemplava l’intervento ABA di dieci ore settimanali. Ha pertanto annullato parzialmente la proposta impugnata, precisando che il piano rideterminato deve essere erogato direttamente dalla ASL o, in assenza di competenze interne, mediante strutture accreditate, e non presso centri liberamente scelti dai genitori, a tutela della salute del minore. Quanto alla domanda risarcitoria, l’ha accolta nei limiti in cui la terapia ABA di dieci ore settimanali non sia stata già erogata dalla ASL dal 15 novembre 2024, rimettendo alle parti la quantificazione sulla base dei titoli di spesa. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato nel frattempo adottato il piano impugnato con i secondi motivi aggiunti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.