Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento al docente (TAR Lombardia n. 3032 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato di condanna, l’amministrazione che non abbia corrisposto le somme liquidate entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è inottemperante. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per il pagamento integrale e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha natura sanzionatoria e non è dovuta automaticamente, potendone il giudice escludere la condanna quando la ritenga manifestamente iniqua in relazione al tempo trascorso e all’entità delle somme.
Il Fatto
Una ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 174/2024, con cui l’amministrazione scolastica era stata condannata a corrisponderle un importo a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha allegato il passaggio in giudicato del titolo, ritualmente notificato, e la mancata corresponsione delle somme.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. L’azione di ottemperanza non ha riguardato le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore dei difensori, per le quali non è stata proposta autonoma domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato il presupposto dell’azione: l’esistenza di un titolo esecutivo rappresentato da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha rappresentato lo stato della procedura. Ne è derivata la non contestazione del credito nel suo ammontare.
Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione, assegnando un nuovo termine di centoventi giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento delle somme dovute. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla penalità di mora richiesta dalla ricorrente, il Tribunale l’ha esclusa, ritenendo la condanna manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo e dal suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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