Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo autotutela comunale (TAR Lombardia n. 3039 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento che nega l’accesso ai servizi abitativi transitori è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, annulli il provvedimento impugnato e lo sostituisca con un nuovo atto che riconosce la condizione di emergenza abitativa e accoglie l’istanza. La mancata impugnazione del nuovo provvedimento mediante motivi aggiunti priva di utilità la pronuncia sul ricorso originario. Non può invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata non risulti ancora integralmente soddisfatta, non essendo stata disposta l’assegnazione dell’alloggio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano, in data 02.01.2024, ha rigettato la domanda di accesso ai servizi abitativi transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, L.R. n. 16/2016, ritenendo insussistente la condizione di emergenza abitativa. Il ricorrente ha dedotto la violazione della citata disposizione regionale e della D.G.R. n. XI/2063/2019, oltre alla contraddittorietà e al difetto di motivazione e di istruttoria.
Con l’ordinanza cautelare n. 469/2024 il Tar ha sospeso il provvedimento per consentire un riesame. Il Comune ha quindi annullato in autotutela l’atto impugnato con nuovo provvedimento del 19.8.2024, riconoscendo l’emergenza abitativa e accogliendo l’istanza. Con successiva ordinanza n. 110/2025 il Tar ha però rilevato che il nuovo atto non aveva eliso gli effetti sfavorevoli, non essendo ancora soddisfatta la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa dell’amministrazione è ritenuta fondata: il provvedimento originario è stato annullato nell’esercizio del potere di autotutela e sostituito da un atto con cui è stata riconosciuta la condizione di emergenza abitativa e accolta l’istanza di accesso.
Elemento decisivo è che il nuovo provvedimento non è stato impugnato con motivi aggiunti. Da ciò deriva che la pronuncia sul ricorso originario è divenuta priva di ogni utilità, poiché l’atto che ne costituiva l’oggetto è stato rimosso dall’amministrazione stessa.
Il Tar precisa però che la mancata assegnazione dell’alloggio — e quindi il mancato integrale soddisfacimento della pretesa — esclude unicamente la cessazione della materia del contendere, non già l’improcedibilità. Il Collegio richiama, per analogia, Tar Lombardia, Milano, sent. n. 2127/2024.
Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese.
Il Tar conferma infine l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposto dalla competente commissione con decreto n. 58/2024, stante la fondatezza del ricorso riconosciuta dallo stesso Comune. La liquidazione del compenso al difensore sarà effettuata con separato provvedimento, previa istanza dell’interessato.
Nota della Redazione
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