Il proprietario non risponde dell’abbandono rifiuti senza dolo o colpa accertato in contraddittorio (TAR Lombardia n. 3354 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, non può essere legittimamente emanato nei confronti del proprietario dell’area sulla sola base della titolarità del diritto reale. L’obbligazione solidale del proprietario sussiste solo ove la violazione del divieto di abbandono gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio con il soggetto interessato. Non è configurabile una responsabilità di tipo oggettivo, correlata alla mera titolarità del fondo, ma è onere dell’Amministrazione dimostrare l’omessa vigilanza e l’inosservanza degli obblighi minimi di custodia dell’area.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Colico, impugnava l’ordinanza sindacale del 22 dicembre 2022 con cui il Comune le ordinava, in qualità di proprietaria, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto era stato adottato ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e individuava l’obbligato in solido nell’autore dell’abbandono. Il ricorso era notificato anche alla società che la ricorrente indicava come proprietaria di alcune delle particelle interessate e al soggetto autore dell’abbandono, che non si costituivano in giudizio; si costituiva solo la società Ferroviaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia prende le mosse dalla lettera del comma 3 dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, chiarendo i presupposti dell’obbligo di rimozione in capo al proprietario. La norma pone, infatti, tre distinte regole: l’obbligato principale è l’autore della violazione, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”; il proprietario è tenuto solo se la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa; tale accertamento deve essere svolto in contraddittorio con il soggetto interessato.
La pronuncia richiama, sul punto, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sul proprietario non grava una responsabilità oggettiva per il solo fatto di essere titolare del fondo, occorrendo invece la prova di una condotta negligente consistente nell’omessa vigilanza e nell’inadempimento degli obblighi minimi di custodia dell’area. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risultava fondata esclusivamente sulla qualità di proprietaria della ricorrente, senza che l’Amministrazione avesse allegato né dimostrato alcun profilo di dolo o colpa, né effettuato l’accertamento in contraddittorio imposto dalla norma.
Il Collegio chiarisce inoltre che, nella specie, non era configurabile l’esercizio del potere straordinario di ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 50, commi 4 e 5, della legge n. 267/2000, pur richiamato in motivazione, mancando la dimostrazione di circostanze eccezionali che ne giustificassero l’adozione. Alla luce della violazione dei presupposti di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, il ricorso viene accolto, anche in considerazione del carattere assorbente delle censure dedotte, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui l’ordine di rimozione è rivolto alla ricorrente.
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Nota della Redazione
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