Inottemperanza a ordinanza sindacale sul rumore: fatto non previsto come reato (Cass. pen. Sez. I n. 11711 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 650 cod. pen. ha natura di norma sussidiaria e si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata. Pertanto non integra la contravvenzione di inottemperanza la condotta di chi non rispetta un’ordinanza sindacale adottata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995, con cui si ordinano speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale violazione trova infatti una specifica sanzione amministrativa nell’art. 10, comma 1, della medesima legge. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non è previsto come reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 18.10.2024, aveva condannato l’imputato alla pena di centocinquanta euro di ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato a un’ordinanza del Sindaco di un Comune abruzzese, emessa per ragioni di salute pubblica, mantenendo la musica a volume elevato oltre l’orario consentito presso un esercizio commerciale.

L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo eccepiva l’erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., sostenendo che la contravvenzione non è configurabile quando l’inottemperanza riguardi ordinanze sindacali volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, ipotesi punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000. Con il secondo lamentava la mancata motivazione sulla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando la nozione di provvedimento dell’autorità elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: l’art. 650 cod. pen. contiene una norma esclusivamente sanzionatoria dell’inosservanza di provvedimenti individuali e non è applicabile alla inosservanza di leggi, regolamenti o ordinanze concernenti la generalità dei cittadini.

In continuità con tale orientamento, la Corte ha ribadito che l’inosservanza delle ordinanze sindacali integra la contravvenzione solo ove si riferisca a provvedimenti contingibili e urgenti, adottati con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa. Resta invece estranea alla sfera applicativa della norma l’inottemperanza a ordinanze volte a dare applicazione a leggi o regolamenti vigenti, poiché l’omissione è punita con la sanzione amministrativa prevista da specifiche norme di settore.

Nel caso concreto, l’ordinanza sindacale era stata adottata sul presupposto del constatato superamento dei limiti di emissioni acustiche e disponeva, ai sensi della legge n. 447 del 1995, la sospensione immediata delle attività rumorose e l’adeguamento agli orari e ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica. La condotta contestata rientrava dunque nella previsione dell’art. 9 della legge sull’inquinamento acustico, che consente al sindaco, in presenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, di ordinare speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, incluso il divieto parziale o totale di determinate attività.

La Corte ha affermato che tale violazione trova specifica sanzione amministrativa nell’art. 10, comma 1, della legge n. 447 del 1995, come modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 42/2017, che punisce con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato. Ribadita la natura di norma sussidiaria dell’art. 650 cod. pen., la Sezione ha escluso la configurabilità della responsabilità penale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto come reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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