Confisca per equivalente nel riciclaggio e sequestro: motivazione non apparente (Cass. pen. Sez. I n. 11714 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione tali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è apparente la motivazione del provvedimento genetico che espliciti il periculum in mora correlato al rischio di sottrazione dei beni nelle more del giudizio. In tema di art. 648-quater cod. pen., la confisca ha ad oggetto il prodotto e il profitto del riciclaggio, coincidenti con la ricchezza illecitamente conseguita. Nel concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 240-bis e 648-quater cod. pen., nei confronti di due indagati e di una società, per un importo complessivo di 275.057,00 euro, in relazione a un’ipotesi di riciclaggio aggravato dall’operatività di un gruppo criminale attivo in più Stati. Il sequestro riguardava conti correnti, quote di comproprietà immobiliare e quote societarie.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto la richiesta di riforma, confermando la misura. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione sul periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano i vizi motivazionali che rendano l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di comprensibilità.

La Corte rileva che la motivazione del Tribunale non è carente e che, quanto al fumus — punto non attaccato specificamente dal ricorso — il sequestro riguarda beni che rappresentano prodotto o profitto del riciclaggio contestato in via provvisoria. Il provvedimento è conforme all’indirizzo secondo cui la confisca non è limitata al lucro del riciclatore, poiché la norma intende sottoporre ad ablazione anche il prodotto del delitto.

Sul periculum in mora, la Corte osserva che la motivazione del provvedimento genetico è riportata nell’ordinanza impugnata, ove si correla il rischio all’esecuzione della misura cautelare personale, idonea a indurre gli indagati alla sottrazione di denaro o utilità prima della confisca. La motivazione, quindi, non è inesistente e poteva essere integrata dal Tribunale del riesame, secondo il principio di Sez. Un. n. 36959 del 2021.

Quanto alla proporzione della misura, la Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 26 settembre 2024, ricorrente Massini, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di concorso di persone, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto concretamente conseguito, con ripartizione in parti uguali solo in caso di mancata individuazione della quota. Il ricorrente potrà adire il giudice del merito cautelare per modulare la proporzione del sequestro.

Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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