Bancarotta documentale specifica e dolo specifico: il discrimine con l’omessa scritturazione (Cass. pen. Sez. I n. 11713 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. contempla due fattispecie tra loro alternative: quella specifica, che punisce la distruzione, la sottrazione o l’omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, e quella generale, che sanziona la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. L’omessa tenuta rileva come mancata istituzione del libro o della scrittura contestata, non già come omessa scritturazione di un supporto contabile esistente, condotta riconducibile alla sola fattispecie generale. La forma specifica esige il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, che non può desumersi dagli stessi eventi oggettivi del reato — la scomparsa dei libri o la loro irregolare tenuta — ma da ulteriori circostanze di fatto, idonee a illuminare la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Il Fatto

Il Fatto

La vicenda riguarda un imprenditore, amministratore unico di una società di costruzioni dichiarata fallita, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, con applicazione dell’aumento di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. La Corte d’appello di Perugia, in primo grado di rinvio, aveva confermato la condanna con motivazione ritenuta non adeguata rispetto al titolo di reato contestato, tanto nella individuazione della fattispecie materiale quanto nell’elemento soggettivo.

La Cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato con rinvio, rilevando che oggetto di contestazione era l’omessa tenuta di alcuni libri contabili per determinate annualità, senza che fosse chiarito se tali libri fossero stati effettivamente istituiti. Investita del rinvio, la Corte territoriale ha qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale specifica e ha confermato la condanna, reputando integrato il dolo specifico. Contro questa pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla ricostruzione del sistema delineato dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., che prevede due fattispecie alternative: la prima, cosiddetta specifica, incentrata sulla procurata impossibilità per gli organi fallimentari di accedere all’apparato contabile dell’impresa; la seconda, generale, nella quale la condotta si sostanzia nella tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Il discrimine è netto sul piano materiale. L’omessa tenuta va intesa come mancata istituzione del libro o della scrittura oggetto di contestazione, non come omessa scritturazione di un supporto esistente, condotta quest’ultima riconducibile alla bancarotta generale. La Corte richiama l’orientamento costante espresso da Sez. V n. 26379 del 05.03.2019 e da Sez. V n. 18634 del 01.02.2017, che ricostruisce il minimo comune denominatore delle condotte di distruzione, sottrazione e omessa tenuta proprio nell’impossibilità di accesso all’apparato contabile.

Sul piano soggettivo, la forma specifica esige il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, come affermato da Sez. V n. 2900 del 02.10.2018 e da Sez. V n. 18634 del 01.02.2017. La Corte ribadisce che gli elementi dai quali desumere il dolo specifico non possono coincidere con la mera scomparsa dei libri o con la loro irregolare tenuta, perché tali circostanze esauriscono l’elemento oggettivo. Occorrono circostanze di fatto ulteriori, idonee a rivelare la finalità di profitto ingiusto o di pregiudizio ai creditori.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha descritto la condotta materiale accertando che mancavano del tutto i libri degli inventari e dei mastrini, nonché i registri Iva, a partire da una certa annualità, con conseguente impossibilità di ricostruire movimentazioni finanziarie e atti di disposizione patrimoniale di rilievo. Ha inoltre confutato la deduzione difensiva sulla predisposizione dei bilanci, osservando che essi erano stati depositati solo fino a una data, mentre per il periodo successivo non erano stati approvati né depositati. La Corte di legittimità ha reputato la motivazione lineare ed esente da vizi, sia nella qualificazione della condotta sia nella individuazione del dolo specifico, desunto dalle articolate vicende societarie e dal collegamento tra l’omissione e il fine di ridurre l’attivo disponibile alla massa.

Le censure difensive, incentrate sull’assenza di prova del danno e sul travisamento delle risultanze, sono state respinte perché versate in fatto, e dunque non consentite in sede di legittimità. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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