Inottemperanza all’ordine di ripristino e sanzione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 (TAR Sicilia n. 521 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine comunale di ripristino e la conseguente acquisizione del bene costituiscono atti vincolati, con applicazione della disciplina vigente al momento in cui l’inadempimento matura. L’art. 31, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 380/2001 riferendosi al “ripristino dello stato dei luoghi” include anche la conformazione giuridica del bene, sicché la sanzione per inottemperanza non presuppone necessariamente una demolizione materiale. La disposizione sul 4-bis non viola il principio di tipicità delle sanzioni amministrative. La sanzione pecuniaria è vincolata nell’an ma discrezionale nel quantum: la sua irrogazione richiede l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, la cui violazione determina l’annullamento del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari in un complesso turistico-ricettivo, hanno impugnato le determinazioni con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di ripristino e ha irrogato le sanzioni dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’ordine presupposto, già impugnato senza successo in un precedente giudizio, imponeva il ripristino catastale e la fusione dei subalterni per asserita perdita della destinazione turistico-ricettiva. I ricorrenti hanno sostenuto di aver adempiuto mediante variazioni catastali e hanno contestato la tardività del provvedimento, la sua sproporzione, il difetto di motivazione e la quantificazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la sospensione del giudizio per la pendenza dell’appello avverso la sentenza che ha respinto l’impugnazione dell’ordine presupposto, ribadendo che la sospensione non è doverosa e rientra in una valutazione di opportunità. Le censure volte a contestare la legittimità dell’atto presupposto sono pertanto inammissibili, poiché il provvedimento successivo può essere censurato solo per vizi propri.
Quanto all’inapplicabilità della disciplina per l’epoca dell’accatastamento, il Tribunale osserva che, a fronte di un ordine pienamente efficace, l’Amministrazione applica secondo il principio tempus regit actum la normativa vigente al momento in cui l’inottemperanza matura, che impone di accertare l’inadempimento e disporre l’acquisizione del bene.
Sul dedotto contrasto con il principio di tipicità delle sanzioni, il Collegio rileva che l’art. 31 richiama lo “stato dei luoghi” e non solo lo “stato di fatto”, ricomprendendo le qualificazioni giuridiche del bene. Il termine “demolizione” è letto in senso anche figurato, poiché non si riscontra differenza, rispetto agli standard urbanistici, tra edificazione materialmente abusiva e uso residenziale di una struttura edificata per scopi diversi. Nel caso concreto l’ordine è rimasto ineseguito nel termine di novanta giorni.
La natura vincolata del provvedimento esclude il vizio di sproporzione e di motivazione, e rende irrilevante la conoscenza pregressa dell’abuso, non potendo formarsi alcun legittimo affidamento in assenza di uno specifico titolo edilizio. Il certificato di abitabilità attiene a un potere diverso da quello di repressione degli abusi.
Sulla sanzione pecuniaria, il Tribunale distingue: per i parcheggi la misura è al minimo edittale e difetta l’interesse; per le unità abitative la determinazione è esito di una valutazione discrezionale nel quantum, che richiede il contraddittorio procedimentale. Il ricorso è quindi accolto in parte qua, con annullamento delle determinazioni limitatamente alla sanzione relativa alle unità abitative. Compensate le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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